Il regime di diritto internazionale privato del divorzio e della separazione personale dei coniugi (Divorzio. Diritto civile) è regolato dalla l. 218/1995, che ha riformato il sistema italiano relativo ai conflitti tra legge nazionale e legge straniera. L’art. 31 di tale legge prevede che la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio siano regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione o di scioglimento del matrimonio.
Nel caso di coniugi con diversa cittadinanza, la ricerca della legge applicabile è rimessa al prudente apprezzamento del giudice che dovrà individuare il paese in cui la vita coniugale è prevalentemente localizzata. Il criterio della localizzazione della vita della coppia è un criterio di carattere sussidiario introdotto dalla nuova normativa, e regola, altresì, i rapporti personali tra i coniugi (art. 29, comma 2), l’adozione (art. 38, comma 1) e i rapporti tra adottato e famiglia adottiva (art. 39) (Adozione. Diritto internazionale privato).
La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio, qualora non siano previsti dalla legge straniera applicabile, sono regolati dalla legge italiana. In materia di nullità e di annullamento del matrimonio, di separazione personale e di scioglimento del matrimonio (art. 32), la giurisdizione italiana sussiste, oltre che in alcuni casi espressamente previsti dalla legge 218 (per es., quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell’art. 77 c.p.c. e negli altri casi in cui è prevista dalla legge), anche quando uno dei coniugi è cittadino italiano o il matrimonio è stato celebrato in Italia. Al riguardo va in particolare rilevato che l’applicazione della legge italiana non presuppone la cittadinanza italiana del coniuge richiedente e può essere invocata anche da uno straniero, sia in un matrimonio misto sia in un matrimonio fra stranieri.
Matrimonio. Diritto internazionale privato