Nel diritto internazionale privato, la disciplina del matrimonio regola sia la forma della celebrazione e delle condizioni necessarie per contrarlo, sia i rapporti personali e patrimoniali che si instaurano tra i coniugi e con i figli, nonché l’eventuale sospensione dell’efficacia in caso di separazione o il definitivo scioglimento a causa di morte o divorzio.
Più in particolare, la l. 218/1995 sulla riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato disciplina l’istituto negli art. 26-28, relativi anzitutto alla promessa di matrimonio, in ragione dell’importanza che la promessa riveste in taluni ordinamenti stranieri, nonché alle condizioni per contrarlo e alla forma. Gli aspetti giurisdizionali sono invece regolati dall’art. 32. La promessa di matrimonio rileva sotto il profilo delle conseguenze risarcitorie dovute alla sua violazione. L’art. 26 individua quali criteri di collegamento la legge nazionale comune dei nubendi e, in via sussidiaria, la lex fori. La capacità matrimoniale, intesa sia come capacità giuridica sia come capacità di agire, e le altre condizioni per contrarre matrimonio, quali età, autorizzazioni necessarie, impedimenti, vizi della volontà, sono sottoposte alla legge nazionale di ciascuno dei nubendi al momento del matrimonio e rispetto a essi opera il limite dell’ordine pubblico.
Gli aspetti relativi alla forma comprendono: il modo in cui viene manifestata la volontà di contrarre matrimonio, l’autorità pubblica competente a celebrarlo, le formalità procedurali e la formazione dell’atto pubblico. Alla forma si riferiscono i criteri di collegamento alternativi della legge applicabile per determinare la validità del matrimonio: la legge del luogo di celebrazione, o la legge dello Stato di cui almeno uno dei coniugi sia cittadino al momento della celebrazione o, ancora, la legge dello Stato di comune residenza dei coniugi in tale momento.
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