Secondo il diritto internazionale privato, l’ordine pubblico costituisce un limite generale al riconoscimento delle sentenze e all’applicazione del diritto straniero da parte dei giudici nazionali nell’ordinamento giuridico interno. In Italia, l’’art. 16 della l. 218/1995 (che ha riformato il sistema di diritto internazionale privato precedentemente stabilito dalle disposizioni preliminari al codice civile) delimita il funzionamento delle norme di diritto internazionale privato stabilendo che l’apertura a valori giuridici estranei all’ordinamento interno non può avvenire in contrasto con l’ordine pubblico quale insieme dei principi fondamentali fissati dal diritto internazionale e comunitario, dalla Costituzione e dalle leggi statali.
Su tali basi, l’art. 64 e seguenti della l. 218/1995 consentono il riconoscimento degli atti e delle sentenze straniere, salvo che essi siano contrari all’ordine pubblico (Sentenza straniera, Provvedimenti stranieri). La sfera d’incidenza della nozione di ordine pubblico internazionale a cui si rifà l’art. 16 è più ristretta rispetto a quella di ordine pubblico interno. La valutazione d’incompatibilità della legge straniera deve essere condotta con riferimento agli effetti, ovvero, al risultato concreto che l’applicazione della legge straniera produce. Diversamente dalle norme di applicazione necessaria, l’ordine pubblico si configura come limite successivo, poiché opera dopo che la legge straniera sia stata richiamata.
La l. 218/1995 non contiene un elenco dei principi di ordine pubblico. Questa lacuna è colmata dalla giurisprudenza. I principi di ordine pubblico, essendo frutto dell’evoluzione giurisprudenziale, sono principi relativi, mutevoli nel tempo e nello spazio.
La contrarietà all’ordine pubblico di una legge straniera non può risolversi in un non liquet da parte del giudice, il quale dovrà applicare i criteri di collegamento alternativi (art. 16, comma 2) (Criteri di collegamento. Diritto internazionale privato). Se la norma di conflitto non contiene tali criteri o rinvia a una legge straniera anch’essa contraria all’ordine pubblico, si applica, quale extrema ratio, la legge del foro.