Nel diritto internazionale privato, le norme di applicazione necessaria sono norme materiali interne che, diversamente dall’ordine pubblico, operano come limite preventivo al funzionamento del sistema stesso. Escludendo ex ante l’applicazione del diritto straniero previsto dalle norme di conflitto, esse costituiscono un’eccezione al funzionamento di tale sistema.
Le norme di applicazione necessaria sono ritenute, in considerazione del loro oggetto o del loro scopo, irrinunciabili per l’ordinamento interno e in quanto tali si applicano “necessariamente”, sia alle fattispecie a carattere interno sia a quelle a carattere transnazionale. Rientrano in tale categoria le cosiddette norme “autolimitate”, ossia norme materiali che stabiliscono esse stesse i limiti del proprio ambito d’applicazione.
L’ordinamento italiano. - L’art. 17 della l. 218/1995, relativa al sistema italiano di diritto internazionale privato, introduce espressamente in tale sistema le norme di applicazione necessaria, subordinando le norme di conflitto in essa contenute alle norme interne prevalenti, le quali, in ragione del loro oggetto e del loro scopo, «debbono essere applicate nonostante il richiamo alla legge straniera».
Mancando un criterio generale idoneo a individuare le norme di applicazione necessaria, tale compito è rimesso all’interprete, il quale, nell’indagare l’oggetto e lo scopo delle disposizioni, deve fare unicamente riferimento all’ordinamento interno. Sono considerate norme di applicazione necessaria alcune norme relative ai rapporti contrattuali, all’attività bancaria e assicurativa, ai mercati finanziari, al commercio di beni culturali, al diritto del lavoro, all’attuazione di risoluzioni di organi internazionali, al diritto antitrust; sono inoltre considerate tali alcune norme inerenti ai rapporti di famiglia, tra cui l’art. 116 c.c. inerente al matrimonio degli stranieri in Italia. L’art. 17 fa esclusivo riferimento alle norme di applicazione necessaria del foro e non anche a quelle della legge straniera richiamata, ovvero a quelle di un paese terzo.