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Criteri di collegamento. Diritto internazionale privato

Enciclopedia on line
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Le norme di diritto internazionale privato individuano l’ordinamento straniero al quale rinviare per la disciplina di fatti e rapporti che presentano elementi di estraneità rispetto all’ordinamento nazionale, attraverso l’indicazione di una o più circostanze inerenti al fatto da regolare. Tali circostanze sono definite criteri di collegamento (tra il fatto o rapporto da regolare e un dato ordinamento straniero).

Le norme contenute nella l. 218/1995, che ha riformato il sistema italiano di diritto internazionale privato, utilizzano vari criteri di collegamento. Tra questi: la cittadinanza; il domicilio e la residenza, in relazione ad apolidi e rifugiati, forma del matrimonio, forma del testamento (Successione a causa di morte. Diritto internazionale privato), responsabilità extracontrattuale per danno da prodotto; il luogo di situazione della cosa (Diritti reali. Diritto internazionale privato); la volontà manifestata dalle parti circa l’individuazione della legge applicabile ai contratti.

Altre norme di diritto internazionale privato, contenute nel codice della navigazione, prevedono il criterio di collegamento della nazionalità della nave o dell’aeromobile. Gli atti e i fatti compiuti a bordo di una nave o di un aeromobile nel corso della navigazione in luogo o spazio soggetto alla sovranità di uno Stato estero sono regolati dalla legge nazionale della nave o dell’aeromobile. Alla nazionalità della nave si ricollegano anche: i diritti reali e di garanzia su navi e aeromobili, la responsabilità dell’armatore e dell’esercente, i poteri e i doveri del comandante, il contratto di lavoro (salva diversa volontà delle parti), i contratti di utilizzazione di navi e aeromobili, la contribuzione alle avarie comuni, le obbligazioni derivanti da urto di navi o di aeromobili, da assistenza, salvataggio e recupero, la competenza giurisdizionale.

Voci correlate

Rinvio. Diritto internazionale privato

Vedi anche
Soggettività giuridica Soggettività giuridica Si intende per soggetto di diritto il portatore di interessi giuridicamente tutelati. La categoria, assai ampia, comprende innanzitutto le persone, fisiche e giuridiche (Persona fisica e persona giuridica), ma anche altri soggetti, quali il concepito (art. 1 l. n. 40/2004) o gli ... Domicilio Il domicilio di una persona (artt. 43 c.c.) è il luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi; si parla in questo caso di domicilio generale. Un soggetto può, tuttavia, scegliere anche diversi domicili per il compimento di determinati atti o lo svolgimento di specifiche ... armatore ed esercente Titolari di un’impresa di navigazione, vale a dire i soggetti che, sopportando un determinato rischio, assumono l’esercizio della nave o dell’aeromobile, secondo la destinazione propria del mezzo, per conseguire un risultato economico connesso al soddisfacimento di un bisogno. L’impresa di navigazione ... Diritto internazionale privato L’insieme delle regole e dei principi volti a disciplinare i rapporti giuridici tra privati che presentano elementi di estraneità rispetto a un determinato ordinamento statale, mediante rinvio all’ordinamento di un altro Stato. Il diritto internazionale privato è quindi una parte dell’ordinamento interno ...
Categorie
  • DIRITTO COMUNITARIO E DIRITTO INTERNAZIONALE in Diritto
Vocabolario
collegaménto
collegamento collegaménto s. m. [der. di collegare]. – 1. a. Atto, effetto del collegare o del collegarsi, e il mezzo con cui si collega: c. ferroviario, aereo fra due città; c. marittimo tra Genova e Buenos Aires; c. telefonico, telegrafico;...
privato
privato agg. e s. m. [dal lat. privatus, propr. part. pass. di privare «privare»; nel sign. 2 b dallo spagn. privado; nel sign. 3 dal lat. mediev. privatum (per ellissi di un sost. neutro)]. – 1. agg. a. Detto dell’uomo considerato come...
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