Le norme di diritto internazionale privato individuano l’ordinamento straniero al quale rinviare per la disciplina di fatti e rapporti che presentano elementi di estraneità rispetto all’ordinamento nazionale, attraverso l’indicazione di una o più circostanze inerenti al fatto da regolare. Tali circostanze sono definite criteri di collegamento (tra il fatto o rapporto da regolare e un dato ordinamento straniero).
Le norme contenute nella l. 218/1995, che ha riformato il sistema italiano di diritto internazionale privato, utilizzano vari criteri di collegamento. Tra questi: la cittadinanza; il domicilio e la residenza, in relazione ad apolidi e rifugiati, forma del matrimonio, forma del testamento (Successione a causa di morte. Diritto internazionale privato), responsabilità extracontrattuale per danno da prodotto; il luogo di situazione della cosa (Diritti reali. Diritto internazionale privato); la volontà manifestata dalle parti circa l’individuazione della legge applicabile ai contratti.
Altre norme di diritto internazionale privato, contenute nel codice della navigazione, prevedono il criterio di collegamento della nazionalità della nave o dell’aeromobile. Gli atti e i fatti compiuti a bordo di una nave o di un aeromobile nel corso della navigazione in luogo o spazio soggetto alla sovranità di uno Stato estero sono regolati dalla legge nazionale della nave o dell’aeromobile. Alla nazionalità della nave si ricollegano anche: i diritti reali e di garanzia su navi e aeromobili, la responsabilità dell’armatore e dell’esercente, i poteri e i doveri del comandante, il contratto di lavoro (salva diversa volontà delle parti), i contratti di utilizzazione di navi e aeromobili, la contribuzione alle avarie comuni, le obbligazioni derivanti da urto di navi o di aeromobili, da assistenza, salvataggio e recupero, la competenza giurisdizionale.
Rinvio. Diritto internazionale privato