Richiamo operato dal diritto internazionale privato vigente in un dato ordinamento alla legge di un altro ordinamento, che si ritiene applicabile per regolare un determinato fatto o rapporto giuridico.
Un caso particolare è l’ipotesi del cosiddetto ‘rinvio oltre accettato’ o di secondo grado, previsto nell’art. 13, comma 1, della l. 218/1995, relativa al sistema italiano di diritto internazionale privato. Tale caso ricorre quando il diritto internazionale privato straniero rinvia alla legge di un terzo Stato il quale accetta il rinvio; in questo caso si crea un sistema coordinato tra gli ordinamenti.
Ricorre invece l’ipotesi del cosiddetto ‘rinvio indietro’ o di primo grado, quando l’ordinamento straniero richiamato da una norma del sistema italiano di diritto internazionale privato rinvia, a sua volta, alla legge italiana. Secondo l’art. 13, comma 2, della l. 218/1995, il rinvio è escluso se l’applicazione della legge straniera è frutto della scelta degli interessati, nonché se si tratta di richiamare disposizioni concernenti la forma degli atti (Forma degli atti. Diritto internazionale privato) o la disciplina delle obbligazioni non contrattuali (Obbligazione da illecito. Diritto internazionale privato, Obbligazione ex lege. Diritto internazionale privato).