In base all’art. 61 della l. 218/1995, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, rientrano nella nozione di obbligazione ex lege: la gestione di affari altrui, l’arricchimento senza causa, il pagamento dell’indebito e, in via residuale, le altre obbligazioni nascenti da legge non regolate diversamente. Sono escluse le obbligazioni alimentari (Obbligazione alimentare nel diritto di famiglia. Diritto internazionale privato) e le obbligazioni da fatto illecito (Obbligazione da illecito. Diritto internazionale privato).
L’art. 61 individua quale legge applicabile quella del luogo in cui si è verificato il fatto all’origine dell’obbligazione. Va però tenuto conto delle norme comunitarie in materia, in particolare il regolamento CE 864/2007, che negli art. 10 e 11 detta la disciplina di conflitto applicabile alle obbligazioni per arricchimento senza causa, compresa la ripetizione di indebito, e a quelle per negotiorum gestio. L’operatività dei criteri di collegamento previsti dagli art. 10 e 11 è subordinata alla libertà di scelta delle parti, in mancanza della quale si applica, in primis, la legge del contratto o dell’illecito con cui la fattispecie presenta uno stretto collegamento e, in via sussidiaria, quella della comune residenza delle parti al momento dell’arricchimento senza causa o della negotiorum gestio, ovvero, quella del paese in cui si è verificata la fattispecie. Se esiste un collegamento più stretto con un paese diverso prevale la legge di quest’ultimo.
Obbligazione alimentare nel diritto di famiglia. Diritto internazionale privato
Obbligazione da contratto. Diritto internazionale privato
Obbligazione da illecito. Diritto internazionale privato