L’art. 57 della l. 218/1995 sulla riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato rinvia per la disciplina delle obbligazioni contrattuali «in ogni caso» alla Convenzione di Roma del 1980, poi sostituita dal regolamento CE 593/2008 del Parlamento e del Consiglio europeo sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.
L’ambito d’applicazione materiale del regolamento citato comprende le obbligazioni contrattuali in materia civile e commerciale che implicano un conflitto di legge, a esclusione di talune materie elencate nell’art. 1, par. 2 e 3. La nozione di obbligazione contrattuale cui fa riferimento il nuovo regolamento è pertanto nozione autonoma rispetto a quella dei singoli ordinamenti statali, dal momento che essa interessa le sole obbligazioni da contratto che possiedono un collegamento con un ordinamento diverso da quello del foro.
Il regolamento 593/2008 ha carattere universale essendo la legge da esso designata applicabile anche nel caso in cui non sia la legge di uno Stato membro. Con riferimento alla legge applicabile al contratto, il regolamento prevede, al pari della Convenzione di Roma, la libertà di scelta delle parti. La scelta della legge applicabile, che può interessare tutto il contratto o solo parte di esso, può essere espressa o tacita purché «risulti chiaramente» e può essere modificata in qualsiasi momento. Il regolamento 593/2008 ha introdotto un’importante semplificazione poiché fissa i criteri di collegamento applicabili in mancanza di scelta delle parti relativamente alle fattispecie contrattuali più diffuse. Diversamente da quanto stabilito nella Convenzione di Roma, la legge del paese con cui il contratto ha il collegamento più stretto opera nella nuova normativa solo in via residuale.
Obbligazione alimentare nel diritto di famiglia. Diritto internazionale privato
Obbligazione da illecito. Diritto internazionale privato
Obbligazione ex lege. Diritto internazionale privato