• Istituto
    • Chi Siamo
    • La nostra storia
  • Magazine
    • Agenda
    • Atlante
    • Il Faro
    • Il Chiasmo
    • Diritto
    • Il Tascabile
    • Le Parole Valgono
    • Lingua italiana
    • WebTv
  • Catalogo
    • Le Opere
    • Bottega Treccani
    • Gli Ebook
    • Le Nostre Sedi
  • Scuola e Formazione
    • Portale Treccani Scuola
    • Formazione Digitale
    • Formazione Master
    • Scuola del Tascabile
  • Libri
    • Vai al portale
  • Arte
    • Vai al portale
  • Treccani Cultura
    • Chi Siamo
    • Come Aderire
    • Progetti
    • Iniziative Cultura
    • Eventi Sala Igea
  • ACQUISTA SU EMPORIUM
    • Arte
    • Cartoleria
    • Design & Alto Artigianato
    • Editoria
    • Idee
    • Marchi e Selezioni
  • Accedi
    • Modifica Profilo
    • Treccani X

Legge straniera

Enciclopedia on line
  • Condividi

Richiamata più volte nel titolo III, capo I, art. 13-17, della l. 218/1995, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, la legge straniera assume rilevanza nell’ordinamento italiano con riferimento alla tecnica del rinvio, disciplinata all’art. 13 della legge citata (Rinvio. Diritto internazionale privato).

Quando negli articoli successivi della legge 218/1995 è richiamata la legge straniera, si tiene conto del rinvio operato dal diritto internazionale privato straniero alla legge di un altro Stato, per determinare: a) se il diritto di tale Stato ammette il rinvio; b) se si tratta di rinvio alla legge italiana. L’applicazione di tale disposizione è tuttavia esclusa nei casi in cui siano le parti a scegliere la legge straniera applicabile (art. 13). Il sistema di diritto internazionale privato stabilisce il principio della uguaglianza tra la lex fori e la legge straniera. L’accertamento della legge straniera è compiuto d’ufficio dal giudice (art. 14). Quanto stabilito all’art. 14 si ricollega al potere-dovere del giudice di accertare d’ufficio le circostanze che giustificano l’applicazione della legge straniera. A tal fine il giudice può avvalersi, oltre che degli strumenti indicati dalle convenzioni internazionali, di informazioni acquisite per il tramite del Ministero di grazia e giustizia; può altresì interpellare esperti o istituzioni specializzate. Qualora il giudice non riesca ad accertare la legge straniera indicata, neanche con l’aiuto delle parti, applica la legge richiamata mediante altri criteri di collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa (Criteri di collegamento. Diritto internazionale privato). In mancanza, si applica la legge italiana.

Interpretazione e applicazione della legge straniera. - La legge straniera è interpretata secondo i principi interpretativi dell’ordinamento cui la norma appartiene (art. 15 della l. 218/1995). Il giudice italiano è tenuto quindi ad applicare la legge straniera come farebbe il giudice dell’ordinamento di appartenenza.

Peraltro, la legge straniera non si applica se i suoi effetti sono contrari all’ordine pubblico (art. 16) (Ordine pubblico. Diritto internazionale privato). In tale ipotesi, si applica la legge richiamata mediante altri criteri di collegamento previsti per la medesima ipotesi normativa o, in mancanza di tali criteri di collegamento, la legge italiana. È fatta salva la prevalenza delle norme italiane che, in considerazione del loro oggetto e del loro scopo, debbono essere applicate nonostante il richiamo alla legge straniera (art. 17). Infine, si fa ricorso alla legge straniera nel regime dei rapporti patrimoniali tra coniugi e per quanto concerne la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio; tuttavia, il regime dei rapporti patrimoniali fra coniugi regolato da una legge straniera è opponibile ai terzi solo se questi ne abbiano avuto conoscenza o lo abbiano ignorato per loro colpa. Relativamente ai diritti reali su beni immobili, l’opponibilità è limitata ai casi in cui siano state rispettate le forme di pubblicità prescritte dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano (art. 30, 1). La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio, qualora non siano previsti dalla legge straniera applicabile, sono regolati dalla legge italiana (art. 30, 2).

Voci correlate

Criteri di collegamento. Diritto internazionale privato

Rinvio. Diritto internazionale privato

Vedi anche
órdine pùbblico órdine pùbblico Condizione di quiete, rispetto delle leggi e delle istituzioni, controllo delle tensioni sociali e politiche. L'ordinamento positivo italiano considera l'ordine pubblico ordine pubblico come limite estrinseco al riconoscimento giuridico delle varie manifestazioni dell'autonomia privata, ... Diritti reali. Diritto internazionale privato La l. 218/1995 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato disciplina la materia dei diritti reali al capo 8°, artt. 51-55. Essa detta un criterio di collegamento generale (Criteri di collegamento. Diritto internazionale privato), che è quello della legge del luogo di situazione ... Diritto internazionale privato L’insieme delle regole e dei principi volti a disciplinare i rapporti giuridici tra privati che presentano elementi di estraneità rispetto a un determinato ordinamento statale, mediante rinvio all’ordinamento di un altro Stato. Il diritto internazionale privato è quindi una parte dell’ordinamento interno ... Opponibilità. Diritto civile Opponibilità. Diritto civile Si intende per opponibilità in diritto civile la prevalenza di un titolo su altri con esso incompatibili. Ad esempio, se un soggetto dispone la cessazione della qualità di pertinenza di una cosa e la aliena ad un terzo, può verificarsi un conflitto tra coloro che avevano ...
Categorie
  • DIRITTO COMUNITARIO E DIRITTO INTERNAZIONALE in Diritto
Tag
  • DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO
Vocabolario
légge
legge légge s. f. [lat. lex lĕgis, prob. affine a lĕgĕre, come equivalente del gr. λέγω «dire»]. – In generale, ogni principio con cui si enunci o si riconosca l’ordine che si riscontra nella realtà naturale o umana, e che nello stesso...
legge-obiettivo
legge-obiettivo (legge obiettivo), loc. s.le f. Provvedimento legislativo finalizzato a facilitare il perseguimento di obiettivi strategici superando le difficoltà burocratiche, anche a livello locale, specialmente per la realizzazione...
  • Istituto
    • Chi Siamo
    • La nostra storia
  • Magazine
    • Agenda
    • Atlante
    • Il Faro
    • Il Chiasmo
    • Diritto
    • Il Tascabile
    • Le Parole Valgono
    • Lingua italiana
    • WebTv
  • Catalogo
    • Le Opere
    • Bottega Treccani
    • Gli Ebook
    • Le Nostre Sedi
  • Scuola e Formazione
    • Portale Treccani Scuola
    • Formazione Digitale
    • Formazione Master
    • Scuola del Tascabile
  • Libri
    • Vai al portale
  • Arte
    • Vai al portale
  • Treccani Cultura
    • Chi Siamo
    • Come Aderire
    • Progetti
    • Iniziative Cultura
    • Eventi Sala Igea
  • ACQUISTA SU EMPORIUM
    • Arte
    • Cartoleria
    • Design & Alto Artigianato
    • Editoria
    • Idee
    • Marchi e Selezioni
  • Accedi
    • Modifica Profilo
    • Treccani X
  • Ricerca
    • Enciclopedia
    • Vocabolario
    • Sinonimi
    • Biografico
    • Indice Alfabetico

Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.A. © Tutti i diritti riservati

Partita Iva 00892411000

  • facebook
  • twitter
  • youtube
  • instagram
  • Contatti
  • Redazione
  • Termini e Condizioni generali
  • Condizioni di utilizzo dei Servizi
  • Informazioni sui Cookie
  • Trattamento dei dati personali