Richiamata più volte nel titolo III, capo I, art. 13-17, della l. 218/1995, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, la legge straniera assume rilevanza nell’ordinamento italiano con riferimento alla tecnica del rinvio, disciplinata all’art. 13 della legge citata (Rinvio. Diritto internazionale privato).
Quando negli articoli successivi della legge 218/1995 è richiamata la legge straniera, si tiene conto del rinvio operato dal diritto internazionale privato straniero alla legge di un altro Stato, per determinare: a) se il diritto di tale Stato ammette il rinvio; b) se si tratta di rinvio alla legge italiana. L’applicazione di tale disposizione è tuttavia esclusa nei casi in cui siano le parti a scegliere la legge straniera applicabile (art. 13). Il sistema di diritto internazionale privato stabilisce il principio della uguaglianza tra la lex fori e la legge straniera. L’accertamento della legge straniera è compiuto d’ufficio dal giudice (art. 14). Quanto stabilito all’art. 14 si ricollega al potere-dovere del giudice di accertare d’ufficio le circostanze che giustificano l’applicazione della legge straniera. A tal fine il giudice può avvalersi, oltre che degli strumenti indicati dalle convenzioni internazionali, di informazioni acquisite per il tramite del Ministero di grazia e giustizia; può altresì interpellare esperti o istituzioni specializzate. Qualora il giudice non riesca ad accertare la legge straniera indicata, neanche con l’aiuto delle parti, applica la legge richiamata mediante altri criteri di collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa (Criteri di collegamento. Diritto internazionale privato). In mancanza, si applica la legge italiana.
Interpretazione e applicazione della legge straniera. - La legge straniera è interpretata secondo i principi interpretativi dell’ordinamento cui la norma appartiene (art. 15 della l. 218/1995). Il giudice italiano è tenuto quindi ad applicare la legge straniera come farebbe il giudice dell’ordinamento di appartenenza.
Peraltro, la legge straniera non si applica se i suoi effetti sono contrari all’ordine pubblico (art. 16) (Ordine pubblico. Diritto internazionale privato). In tale ipotesi, si applica la legge richiamata mediante altri criteri di collegamento previsti per la medesima ipotesi normativa o, in mancanza di tali criteri di collegamento, la legge italiana. È fatta salva la prevalenza delle norme italiane che, in considerazione del loro oggetto e del loro scopo, debbono essere applicate nonostante il richiamo alla legge straniera (art. 17). Infine, si fa ricorso alla legge straniera nel regime dei rapporti patrimoniali tra coniugi e per quanto concerne la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio; tuttavia, il regime dei rapporti patrimoniali fra coniugi regolato da una legge straniera è opponibile ai terzi solo se questi ne abbiano avuto conoscenza o lo abbiano ignorato per loro colpa. Relativamente ai diritti reali su beni immobili, l’opponibilità è limitata ai casi in cui siano state rispettate le forme di pubblicità prescritte dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano (art. 30, 1). La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio, qualora non siano previsti dalla legge straniera applicabile, sono regolati dalla legge italiana (art. 30, 2).
Criteri di collegamento. Diritto internazionale privato
Rinvio. Diritto internazionale privato