La l. 218/1995, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, stabilisce (art. 23): «In relazione a contratti tra persone che si trovano nello stesso Stato, la persona considerata capace dalla legge dello Stato in cui il contratto è concluso può invocare l’incapacità derivante dalla propria legge nazionale solo se l’altra parte contraente, al momento della conclusione del contratto, era a conoscenza di tale incapacità o l’ha ignorata per sua colpa».
La stessa legge disciplina (art. 57) il regime delle obbligazioni derivanti da contratto e rinvia alle disposizioni della Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali del 19 giugno 1980. Le norme della Convenzione hanno portata erga omnes, si applicano cioè alle obbligazioni contrattuali laddove occorra un conflitto nell’applicazione di disposizioni normative, anche nei casi in cui la normativa ritenuta applicabile è quella di uno Stato non contraente, con esclusione di alcune specifiche categorie contrattuali (art. 2). Le parti di un accordo possono scegliere la legge applicabile a tutto il contratto ovvero a una parte soltanto di esso, e il tribunale competente in caso di controversie (art. 3). Le parti possono convenire in qualsiasi momento di sottoporre il contratto a una legge diversa da quella che lo regolava in precedenza (principio della libertà di scelta).
Nell’ipotesi in cui le parti non abbiano scelto esplicitamente la legge applicabile al contratto, l’atto è regolato dalla legge del paese con il quale presenta il collegamento più stretto, secondo il principio di prossimità (Criteri di collegamento. Diritto internazionale privato). Più in particolare, a tale proposito l’art. 4, par. 2 precisa: «si presume che il contratto presenti il collegamento più stretto con il paese in cui la parte che deve fornire la prestazione caratteristica ha, al momento della conclusione del contratto, la propria residenza abituale o, se si tratta di una società, associazione o persona giuridica, la propria amministrazione centrale». Tuttavia, quando il contratto ha per oggetto un bene immobile, si applicano norme specifiche, poiché si presume che la legge applicabile sia quella del paese in cui è situato l’immobile. Per i contratti di trasporto di merci, invece, la legge applicabile è quella del luogo di carico o scarico o della sede principale del vettore. Per quanto concerne la vendita di beni mobili, si applica il regime previsto nella Convenzione dell’Aia del 1955, che rimanda anzitutto alla scelta effettuata dalle parti, espressamente o secondo criteri interpretativi desumibili dalle disposizioni del contratto (art. 2). In mancanza di tale scelta, si applica la legge del paese in cui il venditore ha la residenza abituale o lo stabilimento quando riceve l’ordine di acquisto.
Obbligazione da contratto. Diritto internazionale privato