La rilevanza dei provvedimenti stranieri in un dato ordinamento giuridico dipende dalle norme di diritto internazionale privato vigenti in quell’ordinamento. Per quanto riguarda l’Italia, la l. 218/1995 stabilisce la rilevanza che assumono la legge straniera, le decisioni giudiziarie straniere (Sentenza straniera) e i provvedimenti, o atti amministrativi stranieri nell’ordinamento italiano.
In generale, i provvedimenti stranieri non hanno rilevanza a meno di specifiche disposizioni contrarie, contenute nella l. 218, o in altre leggi italiane. Così, gli artt. 65 e 66 della l. 218 stabiliscono, ad esempio, la rilevanza che assumono, rispettivamente, i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone e all’esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalità, e i provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria. La loro rilevanza è subordinata alla condizione che essi siano stati pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle norme della l. 218/1995 (Rinvio. Diritto internazionale privato) o, pur pronunciati in altro Stato, producano effetti nell’ordinamento dello Stato la cui legge è richiamata dalla l. 218/1995; occorre altresì che i provvedimenti in questione non siano contrari all’ordine pubblico e che siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa.
In presenza delle condizioni suddette, i provvedimenti stranieri in materia di capacità delle persone, rapporti di famiglia e diritti della personalità e i provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria hanno effetto in Italia, senza che occorra un particolare procedimento di riconoscimento.