Quando nel rapporto di filiazione manca la cittadinanza italiana in uno dei soggetti (padre, madre o figlio), la fattispecie è disciplinata dalla l. 218/1995 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, la quale privilegia l’interesse del figlio al riconoscimento rispetto agli interessi degli altri membri della famiglia (favor filiationis).
In particolare, la suddetta legge stabilisce come regola generale che lo status di figlio legittimo sia determinato dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita, ma prevede che sia legittimo anche il figlio considerato tale dalla legge nazionale di uno dei genitori (art. 33). Tale disposizione consente al figlio, al quale la propria legge nazionale non riconosce lo stato di figlio legittimo, d’invocare le norme più favorevoli della legge di uno dei genitori al momento della nascita. Il principio del favor filiationis governa anche la disciplina del riconoscimento della filiazione naturale. Oltre alla legge nazionale del figlio al momento della nascita, è applicabile la legge nazionale del genitore che effettua il riconoscimento, se tale legge ammette il riconoscimento a condizioni più favorevoli (art. 35). In base a questa disposizione, un figlio adulterino o incestuoso il cui riconoscimento sia inammissibile secondo la propria legge nazionale può essere riconosciuto in base alla legge nazionale del genitore. Anche la legittimazione della filiazione naturale per susseguente matrimonio può essere disciplinata dalla legge nazionale del figlio o da quella di uno dei genitori al momento della legittimazione (art. 34). I rapporti personali e patrimoniali tra genitori e figli, compresa la potestà dei genitori, sono regolati dalla legge nazionale del figlio (art. 36), evitando in tal modo problemi legati all’applicazione della legge di genitori di diversa cittadinanza.
Adozione. Diritto internazionale privato