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Adozione. Diritto internazionale privato

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Istituto che consente ai minori stranieri dichiarati in stato di adottabilità di acquistare la qualità di figli legittimi di chi li adotta, assumendone il cognome, mentre cessano i rapporti con la famiglia di origine.

La l. 218/1995, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato disciplina l’adozione agli articoli da 38 a 41. L’art. 38, in particolare, stabilisce che i presupposti, la costituzione e la revoca dell’adozione sono regolati dal diritto nazionale dell’adottante o degli adottanti se comune o, in mancanza, dal diritto dello Stato nel quale gli adottanti sono entrambi residenti, ovvero da quello dello Stato nel quale la loro vita matrimoniale è prevalentemente localizzata al momento dell’adozione. Tuttavia, si applica il diritto italiano quando è richiesta al giudice italiano l’adozione di un minore, idonea ad attribuirgli lo status di figlio legittimo.

Convenzione dell’Aia del 29 maggio 1993. - L’adozione internazionale è disciplinata dalla l. 184/1983, come modificata dalla l. 476/1998 e dalla l. 149/2001. La l. 476/1998, in particolare, ha dato attuazione alla Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale firmata all’Aia il 29 maggio 1993, di cui l’Italia è parte contraente.

Punti qualificanti della disciplina prevista nella Convenzione sono: la riaffermazione dell’interesse e del diritto del minore a una famiglia e del carattere residuale dell’adozione internazionale, quale estremo rimedio a una situazione di reale abbandono; la necessità che la famiglia di origine sia informata sugli effetti dell’adozione nel momento in cui viene dato il consenso e che questo non venga indotto o estorto con pagamenti o compensi di altro tipo; la costituzione in ciascun paese contraente di un’autorità centrale responsabile del processo adozionale (pur con facoltà di delega ad autorità, organizzazioni e persone fisiche professionalmente idonee); il divieto di contatti diretti tra i futuri genitori adottivi e la famiglia del bambino adottando, prima che il consenso all’adozione sia firmato e che i futuri genitori adottivi siano dichiarati idonei.

Voci correlate

Minore. Diritto internazionale privato

Adozione. Diritto civile

Vedi anche
diritto civile Complesso delle norme di diritto privato che si applicano a tutti i cittadini; esso viene contrapposto in genere all'altra branca in cui per tradizione si suddivide il diritto privato, e cioè il diritto commerciale. Comprende il diritto delle persone e di famiglia, i diritti reali sulla natura giuridica ... Diritto internazionale privato L’insieme delle regole e dei principi volti a disciplinare i rapporti giuridici tra privati che presentano elementi di estraneità rispetto a un determinato ordinamento statale, mediante rinvio all’ordinamento di un altro Stato. Il diritto internazionale privato è quindi una parte dell’ordinamento interno ... Persona fisica e persona giuridica Nel linguaggio giuridico, con il termine persona si indica in generale il soggetto di diritto, titolare di diritti e obblighi, investito all’uopo della necessaria capacità giuridica e del quale è regolata la possibilità di circolazione tra ordinamenti diversi. La persona fisica viene a esistenza nel ... auctoritas Nell’esperienza giuridica e politica romana, attività mediante la quale un determinato soggetto od organo integrava gli effetti dell’attività di un altro, di per sé non sufficiente a produrli pienamente. Il termine ha la stessa radice del verbo augeo («accresco», «aumento»), cui si fanno risalire anche ...
Categorie
  • DIRITTO CIVILE in Diritto
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Tag
  • PERSONE FISICHE
  • DIRITTO CIVILE
  • ADOTTABILITÀ
  • ITALIA
  • AIA
Vocabolario
adozione mite
adozione mite loc. s.le f. Adozione di minori tendente a assicurare l’assistenza, all’interno di un nucleo familiare, a bambini ancora non adottabili. ◆ «Abbiamo già costituito una équipe per la cosidetta adozione mite, che è comunque una...
adozióne
adozione adozióne s. f. [dal lat. adoptio -onis, der. di adoptare «adottare»]. – 1. Istituto giuridico che consente di formarsi una filiazione civile, che sorge cioè non già per vincolo di sangue, ma per un rapporto giuridico costituito...
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