L’art. 42 della l. 218/1995, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, predispone la tutela del minore e dei suoi beni attraverso il rinvio «in ogni caso» alla Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961 sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori. L’art. 42, comma 2, derogando agli art. 12 e 13 della Convenzione, ne estende la portata applicativa anche alle persone ritenute minori soltanto dalla propria legge nazionale e a quelle la cui residenza abituale non è fissata in uno degli Stati contraenti.
La Convenzione citata si basa sul principio di coincidenza tra forum e ius che fissa la legge applicabile e la competenza ad adottare misure protettive in capo alle autorità dello Stato in cui il minore abbia la residenza abituale (art. 1). In deroga a tale principio, l’art. 3 stabilisce che il «rapporto d’autorità», a cui il minore è sottoposto di pieno diritto dalla legge dello Stato di cui è cittadino, è riconosciuto in tutti gli Stati contraenti. È consentito inoltre alle medesime autorità di adottare misure protettive nell’interesse del minore, fatto salvo il potere delle autorità dello Stato di residenza abituale d’intervenire se ricorre un serio pericolo. In caso d’urgenza sono legittimate a intervenire anche le autorità dello Stato in cui si trovano il minore o i suoi beni (art. 9).
La Convenzione del 1961 è stata riveduta nel 1996 dalla Convenzione dell’Aia sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di patria potestà e misure di protezione dei minori, che ha tenuto conto della Convenzione dell’ONU sui diritti del fanciullo del 1989 (Diritti umani. Diritto internazionale) e che l’Italia ha firmato nel 2003.
Il quadro normativo in materia di protezione dei minori si completa con altre convenzioni internazionali inerenti aspetti specifici, come la Convenzione dell’Aia del 1980 sulla sottrazione internazionale dei minori e, per gli Stati membri dell’Unione Europea, con il regolamento CE 2201/2003 sulla responsabilità genitoriale, come modificato dal regolamento CE n. 2116/2004.
Adozione. Diritto internazionale privato
Filiazione. Diritto internazionale privato