D. della scrittura privata Onere della parte contro la quale viene prodotta in giudizio una scrittura privata: per disconoscerla, deve «negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione» (art. 214 c.p.c.). Con la dichiarazione di d., la parte vuole evitare che la scrittura privata acquisti efficacia probatoria. Secondo l’orientamento della giurisprudenza, il d. non deve essere fatto con formule sacramentali, essendo sufficiente che la parte contesti, tempestivamente e univocamente, la paternità della scrittura. Qualora la scrittura sia stata disconosciuta, la parte che intende avvalersi di essa deve proporre istanza per la sua verificazione (art. 216). Se non viene disconosciuta «nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione», la scrittura «si ha per riconosciuta» (art. 215 c.p.c.). Gli eredi e gli aventi causa dell’autore della scrittura non devono disconoscerla, potendo limitarsi a dichiarare di non conoscerla (art. 214, co. 2).
Sintomo delirante, distinto in d. di conosciuto e riconoscimento di sconosciuto, più delirante il primo, più confusionale il secondo. Lo studio psicopatogenetico del disturbo è di notevole importanza teorica soprattutto per il problema psichiatrico dell’identità dell’Io.