Nella teoria generale del diritto il termine onere indica un comportamento che un soggetto deve tenere per conseguire un risultato a lui favorevole: tra gli esempi più importanti si ricorda l’onere della prova: chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione di fonda (art. 2697 c.c.). L’onere è però un concetto tra i più tormentati della scienza giuridica, e ne è stata autorevolmente negata l’autonomia, in quanto si ridurrebbe ad una mera descrizione degli elementi della fattispecie.
In diritto privato il termine onere può alludere altresì ad un elemento accidentale del negozio giuridico, altrimenti chiamato modus o modo.
Per oneri reali si intendono particolari obblighi a prestazioni periodiche connessi alla titolarità di un diritto reale: si tratta di pesi che vincolano il titolare ad adempiere le prestazioni precedenti all’acquisto del suo diritto sul bene (in ciò differiscono dalle obbligazioni reali o propter rem: v. Obbligazione) e che ebbero larga diffusione nei secoli passati, ma nei tempi recenti sono stati fortemente avversati dal legislatore.