Il modo è tradizionalmente considerato un elemento accidentale del negozio giuridico. Consiste in un onere o peso che può essere imposto all’erede e al legatario (art. 647 c.c.); può essere altresì previsto a carico del donatario (art. 793 c.c.) ed in generale del beneficiario di negozi a titolo gratuito. Il modo obbliga il beneficiario a dare, fare o non fare qualcosa a favore del disponente o di terzi, ma il legatario ed il donatario sono tenuti all’adempimento dell’onere solo entro i limiti del valore della cosa legata o donata (artt. 671 e 793 c.c.). Per l’adempimento del modo può agire qualunque interessato ed in caso di inadempimento l’autorità giudiziaria può pronunziare la risoluzione della disposizione testamentaria se ne ha costituito il solo motivo determinante o se è stata prevista dal testatore; la risoluzione della donazione per inadempimento del modo può essere domandata dal donante o dai suoi eredi se prevista nella donazione (artt. 648, 793 e 794 c.c.). Il modo impossibile o illecito si considera non apposto, ma rende nulla la donazione, l’istituzione di erede o il legato se ne ha costituito il solo motivo determinante (artt. 647 e 794 c.c.).