È l'interesse o gli interessi che le parti intendono regolare con adeguate dichiarazioni di volontà, nell'autonomia loro riconosciuta dalla legge. Questi interessi costituiscono la materia in ordine alla quale gli intenti dei soggetti si formano e sono esercitati. A questo proposito si adotta il concetto d'interesse, invece di quello di bene, poiché a proposito dei negozî giuridici si presentano in evidenza gli interessi privati, cioè le valutazioni soggettive applicate ai beni. Questi ultimi invece sono in primo piano concettualmente nel diritto soggettivo. L'ordinamento positivo, nel provvedere alla disciplina dei negozî giuridici, prende in considerazione l'oggetto con riferimento ai suoi requisiti (oggettivi): l'accertamento dell'esistenza o no di questi requisiti rende possibile il giudizio circa la rispondenza dei negozî ai contenuti delle diverse categorie negoziali tipiche. A proposito del contratto, l'art. 1346 c.c. richiede che l'oggetto sia possibile, lecito, determinato o determinabile; può essere anche futuro in date circostanze (art. 1348 c.c.). L'oggetto è possibile quando per sua natura si presti a realizzare concretamente la previsione contenuta nella fattispecie legale corrispondente al negozio voluto dalle parti; è lecito quando non urti contro un divieto della legge: è determinato o determinabile quando si presenti chiaramente individuato dalle dichiarazioni delle parti ovvero siano dati senza possibilità di equivoci i criterî per detta individuazione. La mancanza di uno dei requisiti oggettivi determina la nullità del negozio giuridico (art. 1418 c.c.).
Voci correlate
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