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Mutuo

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Il mutuo (artt. 1813-1822 c.c.) è il contratto con il quale una parte (mutuante) consegna una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili all’altra parte (mutuatario), che ne acquista la proprietà e si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità. Il mutuo è un contratto reale: per il suo perfezionamento è pertanto necessaria la consegna del danaro o delle cose mutuate (nella pratica, il mutuo ha per oggetto, in genere, una somma di danaro). Il mutuo si presume oneroso: infatti, salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere al mutuante gli interessi, il cui mancato pagamento legittima il mutuante a chiedere la risoluzione del contratto; se le parti hanno convenuto che il mutuatario debba pagare interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi. Chi ha promesso di dare a mutuo può rifiutare l’adempimento della sua obbligazione, se le condizioni patrimoniali dell’altro contraente sono divenute tali da rendere notevolmente difficile la restituzione e non gli sono offerte idonee garanzie. Il debitore che prende a mutuo una somma di danaro (o altra cosa fungibile) per pagare il suo debito, può surrogare il mutuante nei diritti del creditore, anche senza il consenso di quest’ultimo; la surrogazione ha però effetto solo se il mutuo e la quietanza risultino da atto avente data certa, se nell’atto di mutuo sia indicata espressamente la specifica destinazione della somma mutuata e se nella quietanza si menzioni la dichiarazione del debitore circa la provenienza della somma impiegata nel pagamento (art. 1202 c.c.). A fianco del mutuo così delineato, disciplinato dal codice civile, sono presenti nella pratica numerosi contratti che svolgono pure la funzione creditizia ma che si discostano in maniera più o meno sensibile dallo schema codicistico del mutuo: tra questi, assai diffuso è il credito fondiario, disciplinato dal testo unico bancario (d.lgs. 1° settembre 1997, n. 385), che ha per oggetto (art. 38 t.u. banc.) la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili; vi sono, ancora, il mutuo di scopo, il prestito vitalizio ipotecario, e così via.

Portabilità del mutuo. - Termine introdotto dal legislatore nella rubrica dell’art. 8 d.l. 31 gennaio 2007, n. 7 (convertito con modifiche nella l. 2 aprile 2007, n. 40) – si intende la facoltà, per il mutuatario, di rimborsare anticipatamente a una banca o ad un intermediario finanziario la somma erogata (anche se il credito non è esigibile o è stato pattuito un termine a favore del creditore) facendo subentrare al mutuante un nuovo finanziatore come terzo surrogato. È nullo ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l’esercizio della facoltà di surrogazione, ma la nullità del patto non comporta la nullità del contratto. La portabilità si applica anche all’apertura di credito e agli altri contratti di finanziamento da parte di intermediari bancari e finanziari.

Voci correlate

Contratto

Interessi. Diritto civile 

Mutuo di scopo

Prestito vitalizio ipotecario

Vedi anche
prestito antropologia Processo di adozione e assimilazione di un dato elemento culturale, proprio di un gruppo etnico, da parte di una popolazione limitrofa alla prima, o in contatto indiretto con essa; per estensione, lo stesso elemento culturale mutuato. economia La cessione di un quantitativo di beni presenti ... interèsse interèsse diritto Esigenza di un bene, cioè di cosa atta alla soddisfazione di un bisogno umano e individuale e quindi a contenuto non solo economico, ma anche morale, religioso, scientifico, sentimentale, umanitario. 1. Interesse ad agire Nel diritto processuale, interesse a ottenere un bene (accertamento, ... contratto Regolamento di interessi che trae la sua forza vincolante dall’accordo di coloro che lo stipulano. 1. Diritto civile Il contratto è l’accordo tra due o più parti per costituire, regolare od estinguere un rapporto giuridico patrimoniale. È la massima espressione dell’autonomia privata, del potere, ... Risoluzione del contratto Scioglimento con effetto retroattivo di un contratto valido ed efficace. La retroattività, peraltro, non opera nei contratti a esecuzione periodica o continuata per le prestazioni già eseguite (art. 1458 Risoluzione del contrattoRisoluzione del contratto). Oltre che in conseguenza di un nuovo accordo ...
Categorie
  • DIRITTO CIVILE in Diritto
Tag
  • INTERMEDIARIO FINANZIARIO
  • DIRITTO CIVILE
  • CODICE CIVILE
  • OBBLIGAZIONE
Altri risultati per Mutuo
  • mutuo
    Dizionario di Economia e Finanza (2012)
    Contratto in cui una persona (mutuatario), che ha ricevuto una somma di denaro o una quantità di cose fungibili, assume l’obbligo di restituire altrettante cose della stessa specie e qualità al soggetto dal quale le ha ricevute (mutuante). Nozione e disciplina del mutuo Il m. è un contratto reale: ...
  • MUTUO
    Enciclopedia Italiana (1934)
    Emilio Albertario . Nel mutuo abbiamo la prima figura storica di obbligazione contrattuale. Non deve illudere la considerazione che altri negozî sembrano più essenziali, anche in una società primitiva, che non il mutuo. Certamente nei rapporti commerciali tra gruppo e gruppo il baratto e la vendita ...
Vocabolario
salva-mutui
salva-mutui agg. inv. Che si propone di agevolare la solvibilità dei contratti di mutuo. ◆ Il ministro delle politiche comunitarie Gianni Mattioli detta le «condizioni» dei Verdi sul decreto salva-mutui varato giovedì a Palazzo Chigi e...
portabilità del mutuo
portabilita del mutuo portabilità del mutuo (portabilità dei mutui), loc. s.le f. Possibilità offerta ai clienti delle banche che hanno contratto un mutuo di passare da un istituto di credito a un altro. ◆ C’è una maggiore «portabilità»...
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