Il mutuo (artt. 1813-1822 c.c.) è il contratto con il quale una parte (mutuante) consegna una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili all’altra parte (mutuatario), che ne acquista la proprietà e si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità. Il mutuo è un contratto reale: per il suo perfezionamento è pertanto necessaria la consegna del danaro o delle cose mutuate (nella pratica, il mutuo ha per oggetto, in genere, una somma di danaro). Il mutuo si presume oneroso: infatti, salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere al mutuante gli interessi, il cui mancato pagamento legittima il mutuante a chiedere la risoluzione del contratto; se le parti hanno convenuto che il mutuatario debba pagare interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi. Chi ha promesso di dare a mutuo può rifiutare l’adempimento della sua obbligazione, se le condizioni patrimoniali dell’altro contraente sono divenute tali da rendere notevolmente difficile la restituzione e non gli sono offerte idonee garanzie. Il debitore che prende a mutuo una somma di danaro (o altra cosa fungibile) per pagare il suo debito, può surrogare il mutuante nei diritti del creditore, anche senza il consenso di quest’ultimo; la surrogazione ha però effetto solo se il mutuo e la quietanza risultino da atto avente data certa, se nell’atto di mutuo sia indicata espressamente la specifica destinazione della somma mutuata e se nella quietanza si menzioni la dichiarazione del debitore circa la provenienza della somma impiegata nel pagamento (art. 1202 c.c.). A fianco del mutuo così delineato, disciplinato dal codice civile, sono presenti nella pratica numerosi contratti che svolgono pure la funzione creditizia ma che si discostano in maniera più o meno sensibile dallo schema codicistico del mutuo: tra questi, assai diffuso è il credito fondiario, disciplinato dal testo unico bancario (d.lgs. 1° settembre 1997, n. 385), che ha per oggetto (art. 38 t.u. banc.) la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili; vi sono, ancora, il mutuo di scopo, il prestito vitalizio ipotecario, e così via.
Portabilità del mutuo. - Termine introdotto dal legislatore nella rubrica dell’art. 8 d.l. 31 gennaio 2007, n. 7 (convertito con modifiche nella l. 2 aprile 2007, n. 40) – si intende la facoltà, per il mutuatario, di rimborsare anticipatamente a una banca o ad un intermediario finanziario la somma erogata (anche se il credito non è esigibile o è stato pattuito un termine a favore del creditore) facendo subentrare al mutuante un nuovo finanziatore come terzo surrogato. È nullo ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l’esercizio della facoltà di surrogazione, ma la nullità del patto non comporta la nullità del contratto. La portabilità si applica anche all’apertura di credito e agli altri contratti di finanziamento da parte di intermediari bancari e finanziari.