Rapporto giuridico è la relazione tra due (o più) soggetti regolata dal diritto. Caratteristica del diritto, è quella di regolare i rapporti giuridicamente rilevanti perché hanno come oggetto interessi suscettibili di valutazione economica, tra i soggetti dell’ordinamento: la norma impone a un soggetto un comportamento da tenere nei confronti di un altro. Si crea, così, il rapporto tra colui cui si impone un comportamento (soggetto passivo) e colui cui questo comportamento giova (soggetto attivo). I soggetti del rapporto sono denominati parti e si distinguono dai soggetti estranei al rapporto, denominati terzi. L’esistenza di una norma giuridica, peraltro, comporta anche una relazione tra chi pone la norma e chi a essa è soggetto. Rapporto giuridico si ha così nel primo come nel secondo caso: pertanto la nozione di esso non può essere ristretta alla sola ipotesi dell’obbligo, cui fa riscontro il diritto (o il potere), ma deve essere estesa anche all’ipotesi della soggezione, cui corrisponde il potere (normativo). Mentre in questa seconda situazione non si possono operare distinzioni, nella prima è possibile distinguere tra rapporti reali e rapporti obbligatori, a seconda che il diritto del soggetto attivo possa essere fatto valere nei confronti di tutti gli altri consociati ovvero solo nei confronti di singoli soggetti determinati. Nel primo caso si parla di diritto assoluto (per es., proprietà e altri diritti reali; diritti della persona), nel secondo di diritto relativo (per es., obbligazioni).