Contratto a prestazioni corrispettive che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo. Nel diritto italiano la vendita (artt. 1470 ss. c.c.) è normalmente un contratto a effetti reali in quanto il consenso manifestato tra le parti è sufficiente a trasferire immediatamente il diritto di proprietà sulla cosa: può tuttavia pattuirsi che il trasferimento sia differito a un momento successivo alla conclusione del contratto (cosiddetta vendita con effetti obbligatori). Anche nei casi di vendita di un genus, di vendita di cosa altrui, di vendita di cosa futura, vendita con riserva di proprietà, perché avvenga il trasferimento della proprietà occorre un evento successivo (consegna, specificazione ecc.) e fino a quando tale evento non si sia verificato la vendita ha solo effetti obbligatori. L’onere di sopportare i rischi del perimento della cosa o della diminuzione del suo valore si sposta dal venditore al compratore con la conclusione del contratto (se non è stato diversamente stabilito). Di regola ogni persona, capace di agire, può stipulare una vendita: tuttavia la legge introduce divieti speciali di comprare (art. 1471 c.c.) per gli amministratori dei beni dello Stato e degli enti pubblici in generale, in ordine ai beni affidati alla loro cura, per i pubblici ufficiali in ordine ai beni che sono venduti a loro mezzo, per coloro che per legge o per atto della pubblica autorità amministrano beni altrui in ordine ai beni stessi, per i mandatari rispetto ai beni che siano stati incaricati di vendere. Il prezzo deve essere determinato dalle parti; queste ultime tuttavia possono affidarne la determinazione a un terzo (art. 1473 c.c.): se il contratto ha per oggetto cose che il venditore vende abitualmente e le parti non hanno determinato il prezzo né hanno convenuto il modo di determinarlo né al riguardo possono essere applicati criteri derivanti da atti della pubblica amministrazione, si presume che le parti abbiano voluto riferirsi al prezzo normalmente praticato dal venditore (art. 1474 c.c.). Le obbligazioni principali derivanti dalla vendita per il venditore sono: a) l’obbligazione di consegnare la cosa al compratore nello stato in cui si trova al momento della conclusione del contratto: la consegna è mero atto di esecuzione del contratto quando il trasferimento della proprietà si produca con il consenso, come nella vendita con effetti reali, oppure può costituire momento della sua formazione nella vendita con effetti obbligatori; la consegna può essere reale o simbolica (quando il trasferimento ha luogo mediante titoli rappresentativi: polizza di carico, lettera di vettura, fede di deposito); b) l’obbligazione di fare acquistare al compratore il diritto trasferito; c) l’obbligazione di garantire il compratore dall’evizione e dai vizi della cosa, cioè dalle pretese giuridiche dei terzi e dagli eventuali difetti afferenti la cosa venduta. La principale obbligazione del compratore consiste nel pagamento del prezzo, che deve effettuarsi nel termine e luogo contrattuali, ovvero al momento della consegna della cosa e nel luogo di essa: se il prezzo non debba pagarsi alla consegna, il pagamento deve farsi al domicilio del venditore (art. 1498 c.c.). Particolari disposizioni sono dettate per la vendita di cosa altrui, per garanzia dall’evizione e dai vizi della cosa. Se, al momento della conclusione del contratto, la cosa non era di proprietà del venditore, questo è obbligato a procurarne l’acquisto al compratore, il quale diviene proprietario al momento in cui il venditore ne acquista la proprietà dal titolare effettivo (art. 1478 c.c.); il compratore può chiedere però la risoluzione del contratto, se ignorava l’alienità della cosa, e può ottenere la restituzione del prezzo pagato, con il rimborso di tutte le spese sostenute (comprese quelle voluttuarie, se il venditore era in mala fede: art. 1479 c.c.). Il compratore, convenuto da un terzo che pretende d’avere diritto sulla cosa venduta, deve chiamare in causa il venditore: in difetto egli può perdere ogni diritto alla relativa garanzia (art. 1485 c.c.). Per quanto riguarda la garanzia dai vizi della cosa basterà ricordare che il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano non idonea all’uso cui è destinata o che ne diminuiscano il valore in misura apprezzabile: si può tuttavia con patto espresso escludere detta garanzia, purché il venditore non sia in mala fede (art. 1490 c.c.). Il compratore, se i vizi vi siano, può domandare giudizialmente, e a sua scelta, la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo; scelta la risoluzione, egli può chiedere la restituzione del prezzo e delle spese e il risarcimento dei danni (art. 1492-1494 c.c.). I vizi devono essere denunciati al venditore entro 8 giorni dalla loro scoperta, a pena di decadenza (art. 1495 c.c.). Oltre al caso dei vizi è previsto che, quando la cosa venduta non abbia le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l’uso cui è destinata, il compratore possa chiedere la risoluzione del contratto nei termini di cui all’art. 1495 c.c., purché il difetto di qualità superi i limiti di tolleranza usuali. La vendita può essere assoggettata ad alcune clausole tipiche: vendita con patto di riserva di proprietà (o con patto di riservato dominio) o vendita a rate, forma di credito al consumo che incentiva la domanda, soprattutto dei beni di consumo durevoli, in cui il compratore acquista il diritto di proprietà col pagamento dell’ultima rata, assumendo tuttavia i rischi dal momento della consegna della cosa. Se la risoluzione del contratto ha luogo per l’inadempimento del compratore, il venditore deve restituire le rate riscosse, salvo il diritto a un equo compenso per l’uso della cosa, oltre al risarcimento del danno; qualora si sia convenuto che le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo di indennità, il giudice, secondo le circostanze, può ridurre l’indennità convenuta. Nonostante patto contrario, il mancato pagamento di una sola rata che non superi l’ottava parte del prezzo non dà luogo a risoluzione, e il compratore conserva il beneficio del termine relativamente alle rate successive (art. 1523 s. c.c.); vendita con patto di riscatto, in cui il venditore si è riservato il diritto di riacquistare la proprietà della cosa mediante restituzione del prezzo e altri rimborsi (art. 1500 e s. c.c.). La legge detta alcune disposizioni particolari per la vendita di cose mobili (art. 1510 e s.) riguardanti il luogo della consegna, la garanzia di buon funzionamento, le modalità per l’accertamento degli eventuali difetti, l’esecuzione coattiva a seguito dell’inadempimento alle obbligazioni del venditore e del compratore, la risoluzione di diritto del contratto e il risarcimento del danno; sono previste anche alcune clausole particolari, quali la riserva di gradimento (a seguito della quale il contratto si perfeziona quando il gradimento è comunicato al venditore), la vendita a prova, vendita su campione, la vendita su documenti (perfezionantesi con la consegna dei titoli rappresentativi), la vendita a termine di titoli di credito. A proposito della vendita di cose immobili queste possono nel contratto essere indicate a misura oppure a corpo (art. 1537 e s. c.c.): in materia è previsto il diritto di recesso del compratore danneggiato da una erronea indicazione della cosa. L’eredità, nella sua generica consistenza, può formare oggetto di vendita, in forza della quale il venditore è tenuto soltanto a garantire la propria qualità di erede (art. 1542 ss. c.c.). Il contratto di vendita anche se con effetti obbligatori (e non reali) si distingue comunque dal contratto preliminare di vendita, perché il secondo comporta soltanto l’obbligo di stipulare in futuro una vendita, che nel primo caso è già stipulata in tutti i suoi elementi essenziali.
Mutuo dissenso e contratti ad effetti reali di Alessandro Galati
Riconoscimento del vizio della cosa venduta da parte del produttore e contratto autonomo di garanzia di Emanuela Impoco