Azione di risoluzione del contratto che, nella compravendita, il compratore può esercitare contro il venditore quando scopra che la cosa acquistata è affetta da vizi occulti, tali da alterare la consistenza economica della cosa venduta, così da renderla inidonea all’uso o da diminuirne il valore. Il compratore decade dal suo diritto qualora non denunci al venditore la scoperta del vizio entro 8 giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge (art. 1495 c.c.). La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del vizio o l’ha occultato. L’azione è soggetta al termine di prescrizione di un anno. Però il compratore, convenuto per l’esecuzione del contratto, può sempre far valere in via di eccezione la garanzia redibitoria, purché il vizio della cosa sia stato denunciato entro 8 giorni dalla scoperta e prima del decorso dell’anno dalla consegna.
Riconoscimento del vizio della cosa venduta da parte del produttore e contratto autonomo di garanzia di Manuela Marcella Impoco