Zona più o meno vasta in cui venivano segregati gruppi autoctoni, abitanti territori colonizzati dai Bianchi. Famose, da questo punto di vista, le r. in cui fu costretta la quasi totalità delle popolazioni indigene dell’America Settentrionale; altre volte la creazione di r. fu legata a esigenze di controllo di gruppi (r. Masai del Kenya). In epoca più recente, l’istituzione di r. (Brasile, Australia) ha costituito una delle poche soluzioni concretamente adottabili per la salvaguardia di gruppi indigeni a rischio di sterminio e di scomparsa.
La r. di legge è intrinsecamente legata al principio di legalità e si ha laddove una disposizione di rango costituzionale prescrive che la disciplina di una determinata materia (o di un determinato settore) sia riservata a una fonte di rango legislativo, con esclusione delle fonti subordinate. Nell’ordinamento italiano, seppur con qualche contrasto dottrinario, la r. di legge si ritiene soddisfatta non solo da una legge vera e propria, ma anche da uno degli atti ad essa equiparati (Decreto-legge e Decreto legislativo). La preferenza per la legge (o gli atti equiparati) si giustifica in base a considerazioni di ordine garantistico: a differenza dei regolamenti governativi, la legge si caratterizza per un procedimento pubblico e dialettico, cui concorre non soltanto la maggioranza politica, ma anche le minoranze parlamentari. Inoltre, nella democrazia costituzionale la legge (o gli atti equiparati) è soggetta a una serie di controlli diversi e non meno incisivi di quelli che investono le fonti secondarie, posto che essa soggiace al sindacato della Corte costituzionale e su di essa si può richiedere altresì un referendum abrogativo ex art. 75 Cost.
La dottrina suole distinguere tre diverse tipologie di r. di legge: la r. di legge assoluta, la r. di legge relativa e la r. di legge rinforzata. Si parla di r. di legge assoluta quando la Costituzione (o una legge costituzionale) impone esclusivamente alla legge di disciplinare una materia, con la conseguenza che le sole fonti secondarie ammissibili sono quelle di stretta esecuzione. Le materie tipiche dove opera la r. di legge assoluta sono quelle riguardanti i diritti di libertà, come la libertà personale di cui all’art. 13 Cost., la libertà di domicilio di cui all’art. 14 Cost. ecc. Per r. di legge relativa si intendono quei casi in cui la Costituzione riserva alla legge la disciplina dei principi della materia, laddove alle fonti secondarie spetterebbe la normativa attuativa e integrativa di essi (secondo la giurisprudenza costituzionale, si avrebbe una riserva di legge relativa agli artt. 23 e 97 Cost.). Si parla, infine, di r. di legge rinforzata quando è la stessa disposizione costituzionale a predeterminare in parte il contenuto della stessa legge, come in materia di libertà di circolazione e soggiorno, ove un’eventuale legge limitativa può intervenire solo «per motivi di sanità o di sicurezza» (art. 16, co. 1, Cost.).
Diritto esclusivo di cacciare in un determinato territorio concesso al proprietario o al conduttore del fondo, ad associazioni e altri enti, e alle persone da questi designate o che ne fanno parte, spesso connesso con il fine e l’impegno di ripopolamento faunistico e di rivalorizzazione della zona.
R. naturali Aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora o della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche (➔ anche parco; area).
Insieme di fondi disponibili in moneta corrente, che i singoli operatori sogliono tenere presso di sé per motivi precauzionali o di speculazione o per l’inevitabile sfasamento temporale tra incassi e pagamenti (r. economica).
Il totale di monete e titoli facilmente realizzabili che le banche devono tenere per poter soddisfare domande di ritiro di depositi e pagamento di altri impegni a vista.
L’ammontare e la disciplina della r. bancaria hanno subito nel tempo un’evoluzione parallela a quella delle funzioni delle banche (➔ banca). Infatti, mentre originariamente la r. corrispondeva all’intera massa dei depositi, man mano che le banche cominciarono, prima eludendo il divieto legislativo, poi apertamente, a concedere prestiti, la r. si ridusse a una parte dei depositi (esclusi quelli a custodia, sempre a carattere regolare) sufficiente a coprire le richieste di ritiri a vista e la differenza poté essere investita in determinate operazioni attive. Con il sorgere del deposito a risparmio, accanto alla r. integrale dei depositi a custodia e alla suddetta r. parziale dei depositi monetari, venne poi differenziandosi una terza r. mirante a coprire ritiri prefissati e investita in obbligazioni a breve termine rapidamente realizzabili. Infine, con la creazione della circolazione degli assegni, la r. fu calcolata non più in relazione alla massa dei crediti bancari concessi, ma a quella parte soltanto che non si compensa tra la clientela della banca e può quindi essere richiesta prima della scadenza del debito cambiario convertito in bancario o di quello di apertura in generale.
In Europa, in epoca precedente alla Prima guerra mondiale, la legge non fissava il tipo e l’ammontare delle r. bancarie, ma li lasciava alla prudente pratica delle banche, obbligandole soltanto ad alcuni investimenti in titoli pubblici; dopo la guerra, vari paesi europei, compresa l’Italia, hanno invece seguito l’esempio americano stabilendo tipo e ammontare relativo delle riserve. In particolare, è stata introdotta (in Italia nel 1926) la r. obbligatoria che le banche ordinarie sono tenute a detenere presso la banca centrale sotto forma di base monetaria, allo scopo di creare una garanzia alla liquidità dei depositi dei propri clienti. All’origine, quando i biglietti emessi dovevano essere pienamente convertibili in oro o argento, veniva costituita presso la banca di emissione una r. metallica (aurea o argentea), il cui ammontare era proporzionale al circolante.
La percentuale di r. obbligatoria, stabilita dalle autorità monetarie, viene a costituire uno strumento (‘obiettivo intermedio’) della politica monetaria; la manovra di tale percentuale, insieme alla manovra del tasso di sconto e alle operazioni sul mercato aperto, rappresenta infatti uno degli strumenti di controllo della quantità di moneta (circolante più depositi) in circolazione: un aumento della percentuale determina, attraverso il meccanismo del ‘moltiplicatore dei depositi’, una contrazione della circolazione, mentre una sua riduzione ne determina un aumento.
Nell’eurosistema lo strumento della r. obbligatoria è esplicitamente previsto dall’art. 19 dello statuto della BCE ed è disciplinato dai regolamenti CE 2531/1998, 2818/1998 e 1745/2003. È stato stabilito che soggetti passivi dell’obbligo siano tutte le istituzioni di credito che hanno sede in uno Stato membro. L’aggregato soggetto è costituito da depositi, titoli di debito, titoli di mercato monetario (indipendentemente dalla valuta in cui tali passività sono denominate). Sono escluse le passività aventi come controparte un’altra istituzione soggetta all’obbligo di riserva o una Banca centrale nazionale o la BCE. Nel 1998 il Consiglio direttivo della BCE ha fissato l’aliquota, piuttosto bassa, di r. obbligatoria del 2%, compatibile con la previsione che attraverso l’istituto della mobilizzazione venga creata una domanda di r. stabile. La percentuale della mobilizzazione prevista è del 100%, cosicché è possibile movimentare l’intero ammontare dei depositi e il singolo giorno potrebbe chiudersi con un saldo sul conto pari a zero. La r. obbligatoria è remunerata al tasso medio delle operazioni di rifinanziamento principale effettuate dall’eurosistema durante il periodo di mantenimento che si è stabilito vada dal 24 di ogni mese al 23 del mese successivo. È sufficiente che la singola banca detenga sul conto presso la Banca centrale l’ammontare di r. obbligatoria in media sul periodo di mantenimento. Viene riconosciuta, inoltre, un’esenzione di 100.000 euro dalla r. dovuta, così che sono sollevate dall’obbligo della r. tutte le banche con una raccolta limitata (data l’aliquota di r. adottata pari al 2% e l’esenzione prevista di 100.000 euro, le banche con un volume di attività assoggettabile a r. non superiore a 5.000.000 di euro).
L’insieme dei mezzi per i pagamenti internazionali a disposizione della banca centrale. Le r. ufficiali comprendono le scorte di oro e di valute estere, i diritti speciali di prelievo e i crediti internazionali in valuta.
Il ricorso alle r. ufficiali rappresenta lo strumento tramite il quale la Banca centrale interviene sul mercato dei cambi per appianare eventuali squilibri della bilancia dei pagamenti. Infatti, in generale, nel caso di un saldo passivo della bilancia dei pagamenti, la quantità domandata di divise estere è maggiore della quantità offerta; se la banca centrale non interviene, lo squilibrio viene eliminato da una variazione al ribasso (svalutazione) del cambio; se la banca centrale invece vuole impedire la svalutazione, deve far fronte all’eccesso di domanda di divise estere attingendo alle r. ufficiali. Viceversa, nel caso di un saldo attivo, si procede a far fronte all’eccesso di offerta di divise estere mediante un acquisto netto di divise. In altri termini, le r. ufficiali servono a difendere una certa parità del cambio, trasformando in pareggio una situazione di squilibrio della bilancia dei pagamenti; le r. ufficiali diminuiscono nel caso di un deficit, aumentano nel caso di un surplus, e la loro variazione consente il mantenimento del cambio a quel dato livello. Tuttavia, com’è evidente, la variazione delle r. ufficiali non può durare indefinitamente. Infatti, nel caso di un deficit le r. prima o poi si esauriscono, mentre un surplus prolungato costituisce un’operazione svantaggiosa per il benessere del paese, perché si traduce nella cessione di risorse reali in cambio di divise estere, spesso inflazionate. Non solo, ma l’operazione di acquisto netto di divise, o di vendita netta, non resta senza effetto sulla liquidità interna del paese, che corre quindi il rischio d’importare inflazione nel caso di un surplus, deflazione nel caso di un deficit.
Nell’eurosistema le r. ufficiali nazionali rivestono una fondamentale importanza. In primo luogo, la BCE può richiedere alle singole banche centrali conferimenti di r. al ricorrere di particolari esigenze. In secondo luogo, le r. nazionali consentono di effettuare il servizio del debito in valuta della Repubblica evitando possibili effetti distorsivi sui mercati, nonché di adempiere a impegni nei confronti di organismi internazionali, come il Fondo monetario internazionale. Infine, essendo le r. ufficiali delle singole banche nazionali parte integrante di quelle dell’eurosistema, il loro livello complessivo e la loro corretta gestione contribuiscono alla salvaguardia della credibilità del Sistema europeo di banche centrali.
Nelle società commerciali la r. è una quota ideale del capitale netto; la differenza cioè tra il capitale netto e il capitale sociale, una volta ripartito l’utile d’esercizio; è generalmente un valore astratto come lo è il capitale netto, cioè non corrisponde a un particolare elemento del patrimonio, ma è una differenza di valori. A seconda dell’origine si hanno r. di utili e r. di capitale. Le r. di utili sono formate da utili non distribuiti ai soci e si risolvono in un aumento dei fondi di esercizio e quindi in un accrescimento della potenzialità dell’azienda e in una difesa del capitale sociale contro eventuali perdite, dato che, se la perdita rimane nei limiti dell’importo delle r., il capitale netto non diverrà inferiore al capitale sociale; le r. di capitale sono originate da rivalutazione degli elementi del capitale o dal sovrapprezzo di azioni, quando cioè l’apporto dei soci sia superiore al valore nominale delle azioni sottoscritte.
La r. può essere nascosta, se dipendente dalla differenza tra il valore involontariamente attribuito in bilancio a date attività e il maggior valore che queste potrebbero avere in seguito a stima o a realizzo; occulta, se dipendente dalla differenza tra il valore intenzionalmente attribuito in bilancio a date attività e il maggior valore che queste hanno in base a regolare stima o se costituita con fittizie poste passive di bilancio; la r. occulta si dice più propriamente tacita, quando dal bilancio risulta la sua esistenza, ma non il suo ammontare; r. palese è quella che si indica in bilancio insieme con il capitale sociale e che è imposta dalla legge o prescritta dallo statuto della società o deliberata espressamente dai soci; r. coperta, o investita, è quella che trova la sua equivalenza in una data attività (denaro, titoli, deposito in banca) vincolata per lo scopo della sua costituzione; r. scoperta, quella che non trova la sua corrispondenza in un bene determinato dell’attivo, vincolato a tale scopo, ma risulta distribuita nei vari beni considerati nel loro complesso; r. ordinaria, o legale, è quella imposta da disposizioni di legge che ne prescrivono la costituzione (specialmente nelle società per azioni), mediante prelevamenti di una quota (non meno di 1/20 per le società per azioni e 1/10 per le banche) degli utili annuali fino a quando non abbia raggiunto un determinato livello (almeno il quinto del capitale sociale della società per azioni, i due quinti nelle banche); r. statutaria è quella costituita in osservanza a disposizioni dello statuto sociale; r. straordinaria, quella costituita per deliberazione dei soci della società per far fronte a occasionali esigenze.
La denominazione di fondo di r. contraddistingue la posta di bilancio di un’impresa sociale esprimente la r. palese. Si tratta in questo caso di poste del passivo e non di quote del netto. Nei bilanci di previsione di alcuni enti pubblici la voce fondo di r. è adoperata per indicare l’avanzo finanziario risultante dalla differenza tra le entrate e le uscite finanziarie previste; ha il carattere di posta di bilancio destinata a far fronte a uscite impreviste o con insufficiente stanziamento. Nel bilancio dello Stato si hanno due fondi di r. tra le spese ordinarie dello stato di previsione del ministero del Tesoro: il fondo di r. per le spese obbligatorie e d’ordine e il fondo di r. per le spese impreviste. Analogamente si comportano i bilanci di comuni, province e regioni.
Nelle imprese di assicurazione si parla anche di r. tecnica e, più propriamente, nelle imprese di assicurazione contro i danni alle cose, di r. premi, per indicare il fondo che rappresenta i ratei di premio corrispondenti alle frazioni di rischio che rimangono a decorrere dal giorno di chiusura dell’esercizio al giorno di scadenza delle polizze o delle rate successive di premio; e nelle imprese di assicurazione-vita, di r. matematica, per indicare il fondo costituito da quella parte dei premi percepiti e da accantonare sui contratti di assicurazione in corso per poter far fronte agli eventi previsti nel momento in cui essi si verificheranno, e che è rappresentato, alla fine di ogni esercizio, dall’eccedenza del valore attuale dell’ammontare del capitale che l’assicuratore s’impegna a corrispondere all’assicurato nei momenti e alle condizioni previste, in confronto al valore attuale dei premi che l’assicurato deve ancora corrispondere all’assicuratore.
In organica militare, l’insieme del personale in congedo che può essere richiamato in caso di guerra. La posizione di r. costituisce, per gli ufficiali provenienti dal servizio permanente effettivo e già colpiti dai limiti di età, una particolare posizione di stato durante la quale possono essere richiamati in servizio solo in caso di guerra; l’ufficiale cessa da tale posizione dopo un numero di anni stabilito e passa in congedo assoluto.
Nella terminologia strategica e tattica, l’insieme delle forze operanti tenute fuori del combattimento, a diretta disposizione di un comando superiore per intervenire secondo i suoi ordini nel tempo e nel luogo più opportuni. Analogamente, nave in r., la posizione di una nave della marina militare che, pur essendo armata (ossia con personale al completo), non fa parte delle forze attive; è caratterizzata da minore attività e dalla riduzione delle competenze di bordo.
Nell’atletica, nel ciclismo e negli sport a squadre in genere, ogni singolo atleta che è convocato per partecipare a una gara o a una serie di gare solo in caso d’indisponibilità o infortunio di un titolare.
Per le navi, la r. di spinta è la differenza, in tonnellate, tra il dislocamento fino al ponte di coperta (ossia, fino all’estremo limite oltre il quale affonderebbe) e il dislocamento corrispondente all’immersione della nave stessa fino al segno di bordo libero (➔ nave) per le unità mercantili, e fino alla linea normale di galleggiamento per le unità da guerra: vale a dire il dislocamento corrispondente alla parte stagna e normalmente emersa di una nave. È particolarmente importante per le navi da guerra, che in combattimento possono avere vari locali invasi dall’acqua, con conseguente diminuzione non solo della r. di spinta ma anche della stabilità. Alla salvaguardia di questi due elementi essenziali mirano appunto la compartimentazione a bordo dei pesi fissi e mobili.