L’a. può essere definita come un’organizzazione di persone e beni economici ovvero, con accento dinamico, come un sistema di forze economiche, che sviluppa nell’ambiente con cui interagisce processi di produzione e/o di consumo, a favore dei soggetti economici che vi cooperano.
Il concetto di a., come sistema od organismo per l’attività economica e il soddisfacimento dei bisogni, è nato in Italia nell’ambito delle ricerche di ragioneria nella prima metà del 20° secolo. La nascita dell’economia aziendale è legata soprattutto alle ricerche di G. Zappa, docente all’Istituto Superiore di Scienze Economiche e Commerciali di Venezia. Zappa rilevava la necessità che gli studi sull’amministrazione economica delle a. assumessero autonomia scientifica nell’ambito di una nuova disciplina, che potesse comprendere le indagini fino allora condotte in modo separato dalla ragioneria e dalle tecniche di gestione, con l’obiettivo di studiare i vari ordini di rilevazione nelle a. a scopo di conoscenza e di controllo.
Le a. si dividono in a. di produzione e a. di erogazione.
Le a. di produzione svolgono un’attività a fine di lucro, a proprio rischio, rivolta alla produzione diretta o indiretta di beni o di servizi. Tale tipo di a. è detto anche impresa (➔) e le imprese, tenuto conto della natura dell’attività economica che svolgono, sono classificate in imprese di produzione diretta, se la loro attività è la trasformazione materiale di ricchezza per ottenere beni economici atti allo scambio (le a. industriali in senso lato e, tra esse, quelle agricole); imprese di produzione indiretta, se operano nell’ambito della circolazione della ricchezza (le a. commerciali e bancarie); imprese di servizi, se operano per la produzione di servizi a scopo di lucro (le a. di trasporti, di assicurazioni, di forniture ecc.). In generale, si considerano come forze che concorrono alla dinamica dell’a. di produzione il capitale (beni), le forze di lavoro, le energie imprenditoriali, ma anche i fattori esterni che facilitano od ostacolano l’attività aziendale (condizioni del mercato, livello del progresso tecnico, stabilità o instabilità monetaria, regime politico e giuridico ecc.).
Le a. di erogazione svolgono un’attività di consumo o erogano i mezzi raccolti per soddisfare bisogni di svariata natura. Rientrano in tale gruppo le famiglie, le associazioni private, i convitti, le comunità religiose, le a. dello Stato, dei comuni, degli enti locali. In base al tipo di soggetto che le gestisce, le a. possono essere classificate come private (individui o società), pubbliche (Stato e pubblica amministrazione) e miste (privati ed enti pubblici insieme, come le a. a partecipazione statale). Si distinguono, in altre prospettive di studio, le a. nazionali o multinazionali; queste ultime svolgono attività in paesi diversi tramite proprie unità produttive (filiali) o tramite imprese affiliate, cioè con veste giuridica distinta dall’impresa madre ma da questa controllate.
Un’altra forma di classificazione distingue le a. in base alla dimensione: piccola, media e grande. I parametri su cui basare tale distinzione possono essere diversi, secondo gli scopi per cui la classificazione viene effettuata: il numero di dipenden;ti, il valore aggiunto, il valore della pro;duzione, la quota di mercato. Lo studio dell’attività dell’a. si svolge, di norma, considerando tre fondamentali aspetti:
a) l’organizzazione aziendale (organizzazione dei fattori interni all’a. e dei rapporti tra l’a. e l’ambiente, struttura legale dell’a., dimensione aziendale);
b) la gestione aziendale (operazioni interne ed esterne che danno luogo alla formazione del reddito e alle variazioni del capitale);
c) la rilevazione di fatti economici (inventari, preventivi, registrazioni di gestione, bilancio di esercizio, rilevazioni statistiche che riguardano principalmente l’analisi dei costi e dei ricavi dei processi produttivi).
È un’a. organizzata per la coltivazione delle piante e per l’allevamento del bestiame. Può essere un’a. composta, insieme produttrice ed erogatrice, se nell’agricoltura del paese sono presenti a. di tipo familiare, nelle quali il processo produttivo è connesso con il consumo. Nell’economia dei paesi avanzati, l’a. agraria è un’a. di produzione che mira al mercato. Nell’a. agraria, evidentemente, i risultati produttivi dipendono dai fattori naturali (clima, caratteri fisico-chimici e giacitura del terreno), oggi modificati e controllati grazie all’impiego di biotecnologie, metodi biologici di controllo dell’ambiente o altre sofisticate tecnologie.
È un’amministrazione creata dallo Stato, dalle regioni, dalle province o dai comuni per l’esercizio diretto di un’impresa pubblica, quando a questo non si ritenga di poter provvedere mediante un ramo ordinario della pubblica amministrazione. L’a. autonoma è priva di personalità giuridica e la sua autonomia può essere meramente contabile (a. con bilancio autonomo) e consistere soltanto nel versare le proprie entrate in una cassa speciale da cui si devono attingere tutte le relative spese, oppure può essere vera autonomia di gestione (a. con amministrazione autonoma). Nel primo caso, con riferimento alle a. autonome statali, l’a. è retta da un direttore generale dipendente direttamente da un ministro, cui spettano autorità e responsabilità. Nel secondo caso, invece, il potere di deliberare in via definitiva è ripartito tra il ministro, il consiglio d’amministrazione e il direttore generale. Il bilancio delle a. autonome deve essere approvato dal parlamento per le a. autonome statali o dal consiglio provinciale, regionale o comunale per le a. autonome locali. In Italia, nel 1992 è stata approvata in via definitiva la trasformazione delle a. autonome e degli enti pubblici economici in S.p.A., in vista della privatizzazione (➔).
Nell’ordinamento italiano, costituivano esempi di a. autonome statali l’A. di Stato per i Servizi Telefonici (ASST), soppressa nel 1992; l’Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni trasformata in ente pubblico economico (Poste Italiane) nel 1994 e quindi in S.p.A. nel 1998; l’Amministrazione Autonoma delle Ferrovie dello Stato, trasformata in ente pubblico economico nel 1985 e in S.p.A. nel 1992; l’A. Nazionale Autonoma delle Strade (ANAS), trasformata in ente pubblico economico nel 1994.
Per quanto riguarda le a. autonome comunali, dette più frequentemente municipali, esse sono create per lo svolgimento di pubblici servizi di competenza dei comuni, ma benché previste dagli statuti delle regioni sono ancora in numero limitato.
Nel disciplinare l’a., l’art. 2555 c.c ne enfatizza il carattere unitario, evidente nella definizione di a. come complesso organizzato di beni, pone in risalto come l’a. sia da considerare, dal punto di vista giuridico, lo strumento attraverso il quale l’imprenditore svolge l’attività di impresa, nonché la proiezione patrimoniale di quest’ultima. Possono far parte dell’a. beni materiali (i locali, i macchinari, le materie prime, ecc.) e beni immateriali (know-how, marchi, avviamento, ecc.), purché accomunati dalla medesima destinazione economica impressa dall’imprenditore. Il fatto di essere coordinati al fine unico di consentire l’esercizio dell’impresa, fa sì che questi beni siano spesso considerati dalla legge unitariamente, come oggetto unico di rapporti giuridici. Irrilevante è invece il titolo giuridico che legittima l’imprenditore a utilizzare un dato bene nel processo produttivo, potendo questi disporne sia a titolo di proprietà che di godimento personale o reale.
Per la sua caratteristica di unitarietà, l’a. è qualificata come forma di universalità patrimoniale e, più precisamente, come universitas iuris, secondo alcuni, o come forma particolare di universitas facti, perché composta di elementi eterogenei, secondo altri. Portato della concezione unitaria dell’a. sono le conseguenze derivanti dagli atti di disposizione, per cui l’acquirente, l’usufruttuario o l’affittuario di un’a. subentra in via di principio nei contratti privi di carattere personale stipulati per l’esercizio dell’impresa dall’imprenditore cedente.
Il trasferimento d’a. soggiace a regole specifiche con riferimento alla prova e alla pubblicità degli atti di trasmissione. Da un lato, infatti, per le imprese soggette a registrazione, il trasferimento in proprietà o in godimento dell’a. può essere provato solo per iscritto, essendo preclusa la prova per testimoni e le presunzioni (art. 2725, 2729, co. 2, c.c) e i contratti di trasferimento redatti in forma pubblica o per scrittura privata autenticata debbono essere depositati nel registro delle imprese entro 30 giorni dal loro compimento (art. 2556, co. 2, c.c.), a cura del notaio rogante o autenticante. Quest’ultima regola è stata posta al fine di risolvere i conflitti tra acquirenti diversi della stessa a. e, soprattutto, tra acquirente dell’a. e acquirente dei singoli diritti o beni aziendali. Ulteriori formalità per il trasferimento d’a. dipendono dalla natura di beni che comprendono l’a. o per la particolare natura del contratto. Così, se dell’a. ceduta fa parte, per es., un bene immobile, l’intero contratto deve assumere la forma scritta a pena di nullità (art. 1350, co. 1, c.c.); se, invece, l’a. è oggetto di conferimento in una società di capitali, l’operazione può avvenire solo nella forma dell’atto pubblico (art. 2328 c.c.).
Una particolare disciplina è prevista a tutela dei creditori dell’a. per i debiti contratti prima del trasferimento, per i quali oltre all’acquirente risponde solidalmente anche l’alienante, salvo che non sia stato espressamente liberato dai creditori. Nel caso di trasferimento di a. commerciale, l’acquirente risponde ex lege dei debiti risultanti dai libri contabili obbligatori, mentre per i debiti di lavoro rispondono solidalmente acquirente e alienante, ancorché si tratti di debiti non rilevati nelle scritture contabili e relativi ad a. non commerciali (art. 2112, co. 2, c.c.). Obblighi speciali sono imposti all’usufruttuario e all’affittuario di a. dagli artt. 2561-2562 c.c., al fine di garantire la conservazione delle capacità reddituali del complesso aziendale per tutta la durata del rapporto. Così, si prevede l’obbligo di gestire l’a. sotto la ditta che la contraddistingue, non alternarne la destinazione, conservarne l’efficienza dell’organizzazione e degli impianti, nonché il livello ordinario delle scorte. La disciplina fin qui illustrata trova applicazione ma anche nel caso di trasferimento di ramo d’azienda.