Insieme di conoscenze di carattere tecnico-industriale o aziendale, per lo più maturate a seguito di attività di ricerca o di esperienze commerciali, dotate di un valore economico in quanto detenute da un unico soggetto o da poche persone interessate a valorizzarle in regime di segretezza. Rientrano generalmente nel k. sia le invenzioni brevettabili, ma non tutelate a mezzo di domanda di brevetto, sia quelle non brevettabili (➔ invenzione).
Fatta eccezione per gli art. 98-99 del d. legisl. 30/2005 (recante il codice della proprietà industriale), non esiste nell’ordinamento italiano una disciplina esaustiva del k.; viceversa, in ambito comunitario, con il reg. 772/04/CE, il legislatore si è preoccupato di impedire che dal trasferimento a terzi del k. possano derivare delle conseguenze dannose per la libertà di concorrenza. A tal proposito, sono state identificate le clausole concernenti il trasferimento di k. ritenute lecite e quelle, invece, considerate nulle in quanto contrarie ai principi antitrust.
Per quanto concerne l’ordinamento italiano, il codice della proprietà industriale ha innovato la tutela originariamente prevista per il k., trasformandola da obbligatoria in reale. Pertanto, se in precedenza il k. trovava protezione solo verso determinati soggetti, per es. nei confronti di chi avesse sottratto un segreto per mezzo di spionaggio industriale, e prevedeva come unica sanzione il risarcimento del danno, in forza del suddetto codice vige l’obbligo di astensione generale nei confronti di chiunque ad acquisire, rivelare o utilizzare il k. altrui, sanzionato al pari delle conoscenze brevettate.
Il k. viene di solito trasferito a terzi mediante contratti atipici, detti contratti di k., o all’interno di operazioni più complesse, quali quelle di fornitura di beni o di costruzione di impianti industriali (➔ engineering). In entrambi i casi le disposizioni contrattuali che riguardano il k. sono modellate su quelle tipiche dei contratti di licenza o di cessione di brevetto, salvo le differenze imposte dalla necessità di salvaguardare la riservatezza del know-how.