Detta anche ‘cosa collettiva’ (o corpus ex distantibus), da non confondere con ‘cosa composta’ (o corpus ex cohaerentibus) cioè costituita dall’unione di più cose, si distingue in universalità di fatto (chiamata dal Codice civile, art. 816, universalità di mobili) e in universalità di diritto. La prima è costituita da una pluralità di cose che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria (per es., il gregge, la biblioteca, la pinacoteca, la discoteca ecc.); la formazione dell’universalità non impedisce che le singole cose che la costituiscono possano formare oggetto di separati atti e rapporti giuridici. L’universalità di diritto è formata da un complesso di rapporti giuridici unitariamente considerati (per es., il patrimonio ereditario, e soprattutto l’azienda).