In diritto civile si definisce acquisto del diritto il collegamento di un diritto con un soggetto che ne diviene titolare. È detto a titolo originario quando il diritto si acquista ex novo, indipendentemente dalla sua preesistenza presso un altro soggetto e da una relazione dell’acquirente con tale soggetto (per es., mediante accessione, usucapione e così via); è detto a titolo derivativo quando quell’acquisto ha luogo attraverso un rapporto preesistente tra il titolare precedente e il nuovo, anche se ciò avvenga mediante la costituzione, a favore di quest’ultimo, di un diritto diverso, che presuppone però l’esistenza del diritto stesso in capo al dante causa: pertanto tutti i ‘vizi’ che esistevano in testa al precedente titolare si trasmettono in testa all’acquirente.
Acquisto a non domino. - Per acquisto a non domino in senso lato, si intende ogni acquisto a titolo originario; nel significato più specifico con il quale l’espressione è usata, indica ogni acquisto da un soggetto che non ha la titolarità del diritto alienato e che non è neppure legittimato a disporne. In taluni casi tale atto di disposizione ha effetto traslativo. Come esempi si possono ricordare l’acquisto in buona fede di un bene mobile alienato da chi non ne sia proprietario (art. 1153 c.c.), l’acquisto dall’erede apparente (art. 534 c.c.; Apparenza) e così via.
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