Con il termine telecomunicazioni s'intende, secondo le definizioni contenute in numerose convenzioni internazionali “ogni trasmissione, emissione o ricezione di segni, segnali, scritti, immagini, audio o informazioni di qualunque natura, mediante cavo, radioelettricità, ottica e altri sistemi elettromagnetici” (così, in particolare, la Convenzione di Ginevra del 22 dicembre 1992, resa esecutiva in Italia con legge 31 genn. 1996, n. 61, stipulata nell'ambito dell'International telecommunication union - ITU).
Per lungo tempo, la gestione del servizio di telecomunicazione è stata rimessa allo Stato, sulla base della considerazione che, essendo esso rivolto al soddisfacimento di bisogni della collettività, ne fosse, di conseguenza, necessitata la spettanza (l. 184/1892, R.D. n. 645/1936, d.P.R. n. 156/1973).
In questo sistema tradizionale, era di competenza del ministro delle Poste e delle telecomunicazioni rilasciare, discrezionalmente, le relative concessioni sulla base di procedure abbastanza articolate. Questo assetto, anche in virtù delle particolari posizioni di privilegio riconosciute all’amministrazione rispetto agli utenti, di certo non contribuiva a creare un mercato delle telecomunicazioni aperto al regime concorrenziale.
Una notevole spinta in tal senso è stata, invece, data dal processo di liberalizzazione avviato dall’Unione Europea a partire dagli anni 1980. Infatti, si era compreso che, al fine di promuovere l’efficienza in un mercato estremamente dinamico come quello delle telecomunicazioni, era necessario adottare politiche che incentivassero e, al contempo, fossero in grado di garantire, la concorrenza nel mercato.
In altri termini, la liberalizzazione del servizio di telecomunicazione richiedeva non solo che fossero rimossi gli ostacoli che di fatto precludevano il libero accesso al mercato dei diversi operatori economici ma, soprattutto, che a costoro fosse assicurata la persistenza di un regime concorrenziale all’interno del mercato medesimo. In questo contesto si collocano le direttive 51/1995/CE, 62/1995/CE, 2/1996/CE, 19/1996/CE, 13/1997/CE. Queste ultime hanno il merito di aver, diversamente, disciplinato le modalità d’ingresso nel mercato delle telecomunicazioni, istituendo, in luogo delle precedenti concessioni, un sistema di accesso imperniato sull’adozione di provvedimenti non discrezionali (autorizzazioni generali, licenze individuali: v. Autorizzazione. Diritto amministrativo e Discrezionalità amministrativa), di aver abolito le suddette posizioni di privilegio, di aver previsto la separazione tra la funzione di gestione e quella di regolazione del servizio – devolvendo la seconda a un’autorità amministrativa indipendente – e di aver contribuito a qualificare il servizio di telecomunicazioni in termini di servizio universale.
L’ordinamento della comunicazione, ai sensi dell’art. 117 Cost., come novellato dalla l. cost. n. 3/2001, rientra tra le materie di legislazione concorrente Stato-regioni, eccezion fatta per tutti i profili attinenti alla tutela della concorrenza, spettanti alla legislazione esclusiva dello Stato.
Dunque, mentre allo Stato è rimessa solo la determinazione dei principi fondamentali, la potestà legislativa è attribuita alle Regioni, le quali devono esercitarla nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
La rapida evoluzione tecnologica ha ben presto richiesto nuovamente l’intervento del legislatore comunitario. In questo contesto, si inserisce il secondo blocco di direttive in materia di telecomunicazioni (19/2002/CE, 20/2002/CE, 21/2002/CE, 22/2002/CE, 77/2002/CE), che, nel realizzare la convergenza tra i diversi settori di telefonia e radiotelevisione (Televisione), ha istituito un unico quadro normativo ‘armonizzato’ per tutte le reti e i servizi di comunicazioni elettroniche.
L’ordinamento giuridico italiano, per adeguarsi alla normativa europea, ha adottato per il settore delle telecomunicazioni il Codice delle comunicazioni elettroniche, contenuto nel d.lgs. n. 259/2003. Il codice garantisce i diritti inderogabili di libertà delle persone nell’uso dei mezzi di comunicazione elettronica (quali la segretezza e la libertà di comunicazione), nonché il diritto di iniziativa economica e il suo esercizio in regime di concorrenza. Quindi si preoccupa di garantire che il servizio di telecomunicazione sia fornito come servizio universale in modo omogeneo in tutto il territorio nazionale, a determinati livelli qualitativi e in modo che sia accessibile a tutti gli utenti. Inoltre, la normativa regolamenta e distribuisce le competenze in materia di comunicazioni tra il ministero per le Comunicazioni (d.lgs. n. 300/1999, art. 27; d.lgs. n. 259/2003, art. 7-9) e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che ha funzioni di controllo, di regolamentazione del mercato delle telecomunicazioni e di promozione della concorrenza (l. 249/1997).
Autorità amministrative indipendenti