L’autorizzazione è una tipologia di atto amministrativo discrezionale con cui un’autorità rimuove i limiti che, per motivi di pubblico interesse, sono posti in via generale ed astratta dalla legge all’esercizio di una preesistente situazione giuridica soggettiva. A differenza della concessione, l’autorizzazione non attribuisce nuovi diritti ma permette l’esercizio di un diritto già esistente.
Lo svolgimento di talune attività private è subordinato al rilascio di un’autorizzazione ossia di un atto positivo di accertamento, con cui l’amministrazione verifica la compatibilità di tali attività con un determinato interesse pubblico (come la tutela del paesaggio e l’assetto del territorio, la sicurezza dei cittadini, l’incolumità pubblica ecc.). L’autorizzazione segue dunque la richiesta del privato di poter esplicare un diritto rientrante nella propria situazione giuridica (per es., la costruzione o la ristrutturazione di un immobile, la guida di un autoveicolo o motoveicolo, il possesso di un’arma ecc.).
A partire dagli anni 1990, sotto l’influenza della politica di liberalizzazione del diritto europeo, si è avvertita l’esigenza di introdurre forme semplificate di controllo da parte della pubblica amministrazione. In alternativa all’autorizzazione, la l. n. 241/1990 (art. 19, modificato dalla l. n. 80/2005) ha quindi esteso la possibilità di avvalersi della Denuncia di Inizio di Attività (DIA), già in uso nel settore edilizio, in base alla quale il privato comunica all’autorità competente, mediante autocertificazioni, l’avvio di una determinata attività (per il regime attualmente in vigore, si rinvia alla voce Segnalazione certificata di inizio attività che ha sostituito l’istituto della DIA).
Per tutelare il privato dall’inerzia dell’amministrazione, l’articolo 20 della medesima legge (modificato anch’esso dalla l. n. 80/2005) ha previsto l’applicazione della disciplina del silenzio-assenso come regola nei procedimenti a istanza di parte. In questi casi il silenzio dell’amministrazione competente equivale all’accoglimento della domanda, senza la necessità di ulteriori istanze o diffide se, la medesima amministrazione, non comunica il provvedimento di diniego entro i termini di legge (art. 2, co. 2 e 3), oppure non indice la conferenza di servizi entro i 30 giorni successivi. La regola del silenzio-assenso prevede tuttavia alcune importanti eccezioni (procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico o l’ambiente), in cui il silenzio dell’amministrazione va qualificato come silenzio-inadempimento (su cui silenzio della pubblica amministrazione).
In linea con la politica di semplificazione degli strumenti di controllo sulle attività private, l’art. 20 della l. n. 59/1997 (sostituito dall’art. 1, co. 1 della l. n. 229/2003) ha previsto il ricorso all’autorizzazione a. generale di a. in determinati settori. In particolare, in quello delle comunicazioni elettroniche, il d.lgs. n. 259/2003 (art. 25 e ss.), l’inizio dell’attività dell’operatore è subordinata alla presentazione di una semplice richiesta notificata al Ministero competente. L’attività può essere tuttavia interrotta dall’amministrazione in ogni momento, per l’insussistenza o il venir meno delle condizioni cui è sottoposta l’autorizzazione, condizioni che devono essere presenti sia al momento della notificazione della richiesta al ministero sia successivamente. L’autorizzazione generale ha durata di 20 anni, può essere rinnovata e ceduta a terzi. L’ordinamento prevede anche la peculiare forma di autorizzazione a. plurima, che consiste nella somma di tutti gli atti di consenso richiesti dalla legge. Ne sono esempio lo sportello unico delle attività produttive (d.lgs. n. 112/1998, art. 23 e ss.), e l’autorizzazione integrata ambientale (d.lgs. n. 59/2005), lo sportello unico per l’edilizia presso le amministrazioni comunali (D.p.r. n. 380/2001, art. 5).
La semplificazione delle regole e delle procedure amministrative di Nicoletta Rangone