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Concessione amministrativa

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La concessione è l’atto amministrativo con cui la pubblica amministrazione consente al concessionario l’uso di risorse e/o l’esercizio di attività non disponibili da parte dei privati e riservate ai pubblici poteri.

Si distinguono, come tipi principali: la concessione di bene pubblico (v. Beni pubblici e di interesse pubblico); la concessione di servizio pubblico; la concessione di opera pubblica. La concessione di bene pubblico conferisce, per es., diritti d’uso del demanio marittimo (spiagge, arenili) per lo svolgimento di attività quali la gestione di stabilimenti balneari, o di complessi turistici, o di impianti di raffinazione di idrocarburi; oppure diritti d’uso del demanio idrico (acque dei fiumi) a fini di irrigazione o di conduzione di attività industriali.

La concessione di servizio pubblico consente lo svolgimento di attività economiche quali la distribuzione dell’energia elettrica o del gas.

La concessione di opera pubblica attribuisce il diritto di costruire e di gestire opere quali strade o autostrade. In taluni casi si ha una concessione mista, come nel caso della concessione aeroportuale, che consente l’uso di un bene demaniale (il cosiddetto sedime aeroportuale), la costruzione dell’aeroporto e la gestione dei servizi e delle altre attività aeroportuali.

Vi sono anche concessioni che consentono l’esercizio di funzioni fortemente autoritative, come l’esazione dei tributi.

Aspetti contrattuali. - L’atto di concessione, nei casi meno complessi, è un provvedimento amministrativo unilaterale (v. atto amministrativo). Vi può essere il provvedimento amministrativo, che concede, e un contratto collegato (cosiddetto ‘contratto accessivo alla concessione’), che regola il rapporto patrimoniale che si viene a instaurare fra l’amministrazione concedente e il concessionario.

Nei casi più complessi – soprattutto in materia di servizi pubblici e di opere pubbliche – la concessione è un contratto che ha la doppia finalità di concedere e di regolare gli aspetti patrimoniali.

L’affidamento delle concessioni è regolato da diverse procedure e modalità. Talora è la legge che disciplina in estremo dettaglio i requisiti del concessionario, tanto da consentirne l’individuazione (è il caso di alcune concessioni aeroportuali). Spesso l’affidamento è lasciato alla scelta largamente discrezionale dell’amministrazione concedente. In altri casi vi sono procedure di gara o a evidenza pubblica, che consentono la competizione fra diversi aspiranti concessionari. La Commissione europea ha raccomandato l’affidamento con gara delle concessioni, proprio per tutelare la concorrenza e la trasparenza nel conferimento di diritti e di poteri così delicati ai concessionari. Tale prassi, tuttavia, è ancora scarsamente diffusa, non soltanto in Italia.

La concessione costituisce un rapporto fra amministrazione concedente e concessionario. Il concessionario ha il diritto di utilizzare il bene, di gestire il servizio, o di realizzare l’opera. Diviene spesso titolare di privilegi, di esclusive, o di posizioni economicamente dominanti, poiché la concessione consente la disponibilità di risorse scarse (come le spiagge), o l’esercizio di attività in situazione di monopolio (come la distribuzione del gas a unica impresa concessionaria in un comune). Il concessionario deve rispettare una serie di obblighi nello svolgimento delle attività oggetto di concessione, di regola stabiliti dal contratto di concessione e spesso molto dettagliati nel contenuto (per es., standard e criteri nella realizzazione degli impianti costruiti sul demanio), e deve versare all’amministrazione concedente un canone o altri corrispettivi.

Talora il concessionario può esercitare poteri amministrativi: la giurisprudenza configura come provvedimenti amministrativi alcuni atti adottati dal concessionario di servizi o di opere, come gli atti di aggiudicazione di contratti di appalto per l’esecuzione di lavori. Di regola, l’amministrazione concedente è titolare di poteri molto penetranti. Può controllare l’attività del concessionario e adottare direttive; può sostituirsi al concessionario nei casi di inerzia di quest’ultimo; ha un potere di sanzione, che consiste nel dichiarare la decadenza della concessione in caso di inadempimento grave del concessionario; può, ove previsto dalla legge o dal contratto di concessione, esercitare il diritto di riscatto, che comporta la risoluzione del medesimo contratto e il trasferimento degli impianti all’amministrazione; può revocare la concessione per ragioni di pubblico interesse (in tal caso, è dovuto un indennizzo al concessionario se vi è un pregiudizio economico: art. 21 quinquies, l. 241/1990, modificata dalla l. 15/2005).

Il rapporto fra concedente e concessionario è ampiamente disciplinato dal diritto privato e dal codice civile. Si applicano le regole previste consensualmente nelle clausole contrattuali. In via integrativa si applicano, salvo eccezioni, norme e principi del codice civile, per es. in materia di eccessiva onerosità sopravvenuta o di risoluzione contrattuale. La disciplina sostanzialmente paritaria e consensuale delle concessioni si converte spesso in una posizione di maggiore forza del concessionario – talora un’impresa di organizzazione e dimensioni rilevanti – nei confronti dell’amministrazione concedente, non sempre attrezzata a sufficienza a esercitare la vigilanza e i poteri di controllo sullo svolgimento delle attività del concessionario.

L’impiego di tale strumento si è esteso notevolmente nel corso del 20° secolo. Sul finire del secolo, tuttavia, si è registrata una tendenza di segno contrario, a seguito del rafforzamento del principio della libera concorrenza attuato sia dal diritto comunitario sia da quello nazionale. La concessione, infatti, consentendo privilegi o esclusive alle imprese concessionarie e, al tempo stesso, prevedendo poteri di controllo e di direzione della pubblica amministrazione sulle attività economiche dei concessionari, può comportare distorsioni o restrizioni della libera concorrenza. Per tali ragioni al posto delle concessioni sono subentrati, in diversi casi, altri strumenti e misure, come le autorizzazioni, che permettono lo svolgimento dell’attività economica a un maggior numero di operatori e prevedono controlli e poteri discrezionali meno penetranti da parte dell’amministrazione pubblica.

Voci correlate

Atto amministrativo

Autorizzazione. Diritto amministrativo

Contratti della pubblica amministrazione

Procedimento amministrativo

Approfondimenti di attualità

Concessioni amministrative su risorse naturali di Maria De Benedetto

Vedi anche
appalto Contratto con il quale una parte (committente) affida a un’altra parte (appaltatore), verso un corrispettivo in denaro, il compimento di un’opera o di un servizio, assieme all’organizzazione dei mezzi necessari e alla gestione. 1. Diritto civile Secondo gli art. 1655-1677 c.c., l’appaltatore è tenuto ... Codice civile È la più importante fonte normativa sui rapporti di diritto privato. L’unificazione legislativa dell’Italia (estesa alle province successivamente riunite al Regno) si compì con il r.d. 2358/1865, che approvava e pubblicava il Codice civile. Entrato in vigore il 1° gennaio 1866, esso sostituì i Codice ... demanio Il complesso dei beni appartenenti allo Stato e ad altri enti pubblici territoriali, in quanto destinati all’uso diretto o indiretto dei cittadini; è detto anche demanio pubblico, in contrapposizione a demanio privato o demanio fiscale o demanio patrimoniale, locuzioni con cui si indica l’insieme ... Impresa privata Sul piano giuridico, l’impresa è un insieme di atti che, seppure soggetti singolarmente alla disciplina generale prevista per ciascuno di essi, nel loro insieme comportano l’assoggettamento di chi li esercita anche a una disciplina particolare, il cosiddetto statuto dell’imprenditore. L’attività di ...
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Vocabolario
concessióne
concessione concessióne s. f. [dal lat. concessio -onis, der. di concedĕre «concedere»]. – 1. a. L’atto, il fatto di concedere o d’essere concesso; la cosa stessa concessa: c. di un prestito, di un sussidio, di una proroga; fare, dare,...
amministrativo
amministrativo agg. e s. m. (f. -a) [dal lat. administrativus, der. di administrare «amministrare»]. – Che riguarda l’amministrazione, sia pubblica sia privata: la direzione a. di un’azienda; direttore, segretario a.; il personale a. di...
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