In diritto civile si intende per evizione la perdita (totale o parziale) di un diritto in forza del diritto preesistente di un terzo. Nel nostro ordinamento in generale il venditore è tenuto alla garanzia per l’evizione, in conseguenza della quale, in caso di evizione totale, deve risarcire il danno all’acquirente e rimborsargli il prezzo, le spese e il valore dei frutti restituiti al terzo. In caso di evizione parziale, invece, l’acquirente ha diritto ad ottenere la risoluzione del contratto, ovvero una riduzione del prezzo e il risarcimento del danno (artt. 1483 ss. c.c.). L’evizione si applica anche al conferimento in società (art. 2254 c.c.), e, con le particolarità relative ai singoli casi, alla divisione ereditaria (artt. 758-759 c.c.), alla donazione (art. 797 c.c.), alla permuta (art. 1555 c.c.) a vendita forzata e assegnazione forzata (artt. 2921 e 2927 c.c.).