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Conversione del contratto

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Un contratto nullo (se la nullità non è dovuta ad illiceità: v. Nullità. Diritto civile) può produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti di forma e di sostanza, qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità. Nonostante che l’inciso finale dell’art. 1424 c.c. abbia un chiaro fondamento volontaristico («volizione ipotetica»), esso viene prevalentemente interpretato in senso obiettivo, vale a dire come congruenza tra gli effetti giuridici codificati e lo scopo delle parti. La conversione, inoltre, opera di diritto; pertanto la sentenza che la pronuncia è di mero accertamento. Proposta l’azione di nullità il giudice deve rilevarla d’ufficio. Inesattamente si parla di conversione formale, in quanto non si ha una modifica del contratto, ma una diversa qualificazione formale, rimanendo unico il negozio. Ad es. è conversione in senso proprio quella di un contratto costitutivo di usufrutto immobiliare in contratto di locazione, ma si ha impropriamente conversione quando il testamento segreto, invalido per mancanza dei requisiti richiesti dalla legge, può valere come testamento olografo. Diverso è il fenomeno della conversione legale, che si ha quando determina automaticamente il tipo negoziale, prescindendo da un giudizio di congruenza tra lo scopo originario delle parti e quello realizzabile mediante il contratto convertito. Si adduce l’esempio della girata tardiva della cambiale che produce gli effetti della cessione ordinaria del credito (art. 24 l. camb.).

La conversione dell’atto pubblico si ha quando un documento, formato da un ufficiale pubblico incompetente o incapace ovvero senza l’osservanza delle formalità prescritte, e quindi invalido come atto pubblico, viene fatto valere come scrittura privata se ne contiene gli elementi (art. 2701 c.c.).

Voci correlate

Contratto

Interpretazione del negozio giuridico

Negozio giuridico

Nullità. Diritto civile

Vedi anche
Principio dispositivo Principio nel passato espresso dalla regola generale iudex iuxta alligata et provata iudicare debet e del quale oggi si assumono due diverse nozioni. Si parla di principio dispositivo in senso sostanziale con riferimento alla disponibilità dell’oggetto del processo. Trova espressione, da un lato, nell’art. ... Atto pubblico. Diritto civile L’atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato (artt. 2699-2701 Atto pubblico. Diritto civileAtto pubblico. Diritto civile). Nel nostro ordinamento numerosi atti e ... validità validità In diritto, conformità di un atto giuridico al tipo astratto definito dalla legge e idoneità dello stesso a produrre gli effetti ai quali è destinato. Con significato più astratto, nella teoria generale del diritto, il criterio in base al quale si stabilisce che una norma è valida, o perché ... Scrittura privata Diritto civile La scrittura privata è un documento che proviene direttamente dalla persona alla quale le dichiarazioni in esso contenute sono riferite in forza della sottoscrizione apposta dalla medesima. Elemento essenziale è quindi la sottoscrizione (firma), mentre il testo della scrittura può essere ...
Categorie
  • DIRITTO CIVILE in Diritto
Tag
  • NEGOZIO GIURIDICO
  • SCRITTURA PRIVATA
  • DIRITTO CIVILE
  • ATTO PUBBLICO
  • USUFRUTTO
Vocabolario
conversióne
conversione conversióne s. f. [dal lat. conversio -onis, der. di convertĕre «convertire»]. – 1. Rivolgimento, movimento di un corpo nello spazio intorno a un altro corpo; in partic., movimento di rivoluzione dei pianeti: ... intorno alla...
contratto di espansione
contratto di espansione loc. s.le m. Strumento di programmazione aziendale, basato su un accordo tra impresa e governo, che consente anche di programmare nel tempo un piano di assunzioni nel quale indicare il numero dei lavoratori da assumere...
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