Diritto reale di godere della cosa altrui, immobile o mobile, comprese tutte le accessioni della medesima, e di trarne ogni utilità con il rispetto della sua destinazione economica e salvo le limitazioni imposte dalla legge. Nel diritto vigente, la durata dell’usufrutto non può eccedere la vita dell’usufruttuario o il periodo di 30 anni se esso sia costituito a favore di una persona giuridica (art. 979 c.c.). L’usufruttuario può anche cedere il proprio diritto per un certo periodo o per tutta la sua durata; egli tuttavia è tenuto a notificare detta cessione (art. 990 c.c.). L’usufrutto può essere legale o volontario, cioè costituito per volontà della legge o dell’uomo (art. 978 c.c.). È legale quello sui beni del minore (che, per l’art. 324 c.c., modificato dalla l. 151/1975, spetta a entrambi i genitori). È volontario quello che è costituito con un contratto (a titolo gratuito od oneroso) o con atto mortis causa (legato di usufrutto). L’usucapione è riconosciuta come titolo di acquisto dell’usufrutto (art. 1153, ultimo comma, c.c.). I diritti dell’usufruttuario consistono, dopo aver conseguito la disponibilità della cosa, nel conservare la cosa stessa, godendone i frutti naturali e civili (art. 982 e 984 c.c.), avendo riguardo alla natura della cosa nell’eseguire le addizioni ritenute utili, purché non tali da alterare l’originaria destinazione economica (art. 986 c.c.). Per quanto concerne le cose consumabili, l’usufruttuario può servirsene, ma assume l’obbligo di pagarne il valore al termine dell’usufrutto secondo la stima convenuta, ovvero, in difetto di quest’ultima, il valore al tempo in cui ha fine l’usufrutto, ovvero ancora assume l’obbligo di restituirne altre in uguale quantità e qualità (art. 995 c.c.). Se fra le cose costituenti l’oggetto dell’usufrutto ne esistono anche di deteriorabili, l’usufruttuario ha diritto di servirsene secondo l’uso al quale sono destinate, assumendo conseguentemente l’obbligo di restituirle alla fine nello stato in cui si trovano (art. 996 c.c.). Se oggetto dell’usufrutto sono impianti, opifici o macchinari aventi destinazione produttiva, l’usufruttuario è obbligato ad assicurarne il regolare funzionamento, provvedendo alle riparazioni e sostituzioni necessarie: tuttavia se egli è stato costretto, al fine di assicurarne il regolare funzionamento, a sopportare spese che eccedono quelle delle ordinarie riparazioni, il proprietario, al termine dell’usufrutto, è tenuto a corrispondere un’adeguata indennità (art. 997 c.c.). Le scorte vive e morte di un fondo debbono essere restituite in uguale quantità e qualità: l’eccedenza o la mancanza debbono essere valutate in denaro, secondo il loro valore al termine dell’usufrutto (art. 998 c.c.). Gli obblighi dell’usufruttuario sono: predisporre l’inventario dei mobili e la descrizione degli immobili, fornire l’idonea garanzia di godere della cosa con la diligenza del buon padre di famiglia (se la garanzia non sia prestata o sia insufficiente, sono dettate alcune disposizioni particolari: art. 1003 c.c.); sopportare le spese di custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria, i carichi annuali (imposte, canoni, rendite fondiarie e altri pesi che gravino sul reddito); rendere note al proprietario le pretese di terzi sulla cosa, rispondendo in difetto dei danni che possano derivare al proprietario (art. 1012 c.c.). Durante l’usufrutto, il nudo proprietario ha il diritto a non vedere alterata la destinazione economica della cosa, a far proprio il tesoro eventualmente scoperto (salvo il diritto dell’usufruttuario quale ritrovatore), a far propri gli alberi di alto fusto, divelti, spezzati o periti accidentalmente (art. 990 c.c.); il proprietario ha tuttavia l’obbligo di eseguire le riparazioni straordinarie (art. 1005 c.c.), e di sopportare i pesi gravanti sul nudo diritto di proprietà. L’usufrutto si estingue per la morte dell’usufruttuario, per lo spirare del termine, per il non-uso ventennale, per il perimento totale della cosa, per rinunzia, per abusi dell’usufruttuario (avendo presente che in quest’ultimo caso il giudice può anche dare provvedimenti diversi dall’estinzione: art. 1015 c.c.). Effetto dell’estinzione è la consolidazione dell’usufrutto nella nuda proprietà, operante automaticamente senza bisogno di pronuncia al riguardo. Derivano dall’estinzione obblighi dell’usufruttuario (restituzione della cosa, restituzione delle scorte ecc.) e diritti (indennità per i miglioramenti e le riparazioni straordinarie, diritto di ritenzione per il recupero delle spese incontrate ai sensi dell’art. 1011 c.c.), corrispondenti ad analoghi diritti e obblighi del proprietario.
Particolari specie di usufrutto su beni immateriali sono il diritto di autore nelle sue manifestazioni economiche, i diritti di brevetto e l’usufrutto di azienda. Quest’ultimo è disciplinato dall’art. 2561 c.c., secondo cui l’usufruttuario di azienda deve gestirla sotto la ditta originaria senza modificarne la destinazione e in modo da conservarne l’efficienza.