In tassonomia, colui che per primo descrive un taxon seguendo il sistema nomenclaturale linneano. Il nome dell’a. compare, per esteso o abbreviato, a fianco del nome da lui coniato, e fa riferimento a un protologo (o prima descrizione) validamente pubblicato.
Diritto d’ a. Il diritto d’a. tutela le opere dell’ingegno di carattere creativo riguardanti le scienze, la letteratura, la musica, le arti figurative, l’architettura, il teatro, la cinematografia, la radiodiffusione e, da ultimo, i programmi per elaboratore e le banche dati, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. La tutela autoriale non soggiace ad alcun onere di deposito, come invece si richiede per le invenzioni industriali. Il contenuto del diritto d’a. si articola in diritto morale e diritto patrimoniale d’a., disciplinati entrambi dalla l. n. 633/1941 e successive modifiche e integrazioni.
Diritto morale d’autore. - Il diritto morale d’a. è un diritto personale, inalienabile e intrasmissibile. Si compone di una serie di facoltà, tra cui il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell’opera stessa che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione. Tale diritto è inalienabile e dopo la morte dell’a. può essere fatto valere, senza limite di tempo, dal coniuge, dai figli, e, in loro mancanza, dai genitori e dagli ascendenti e dai discendenti diretti; mancando gli ascendenti e i discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti.
Il diritto morale d’a. si concreta anche nella facoltà di non pubblicare l’opera (diritto di inedito), di non rivelare la propria identità al momento della pubblicazione dell’opera e di ritirare l’opera dal commercio, quando ricorrano gravi ragioni morali. Dopo la morte dell’a., il diritto di pubblicare le opere inedite spetta agli eredi o ai legatari delle opere stesse, salvo che l’a. abbia espressamente vietato la pubblicazione o abbia conferito ad altri tale diritto.
Diritto patrimoniale d’autore. - Il diritto patrimoniale d’a. consiste nel diritto esclusivo di sfruttamento economico dell’opera protetta. Si compone di una serie di facoltà, tutte indipendenti tra loro, tra cui la facoltà di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, tradurre in altra lingua o rielaborare l’opera. Tali facoltà spettano, salvo casi particolari, all’a. o ai suoi aventi causa e hanno una durata limitata nel tempo, potendo lo sfruttamento in esclusiva essere esercitato solo per tutta la vita dell’a. e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte.
Diversamente dal diritto morale d’a., tutte le facoltà componenti il diritto patrimoniale possono formare oggetto di atti di trasferimento, anche separatamente, per mezzo di contratto di licenza o di cessione. Per l’opera letteraria si può ricorrere al contratto di edizione, con cui l’a. concede a un editore l’esercizio del diritto di pubblicare per le stampe, a spese e per conto dell’editore stesso, l’opera dell’ingegno, entro un arco di tempo non superiore a 20 anni dalla consegna del manoscritto completo o dalla sottoscrizione del contratto. Restano fuori della portata del contratto di edizione gli eventuali futuri diritti introdotti con provvedimento normativo successivo rispetto alla conclusione del contratto, o quelli derivanti da un prolungamento della durata della tutela disposto in seguito con legge, che spettano in ogni caso all’autore. La trasmissione dei diritti può essere provata solo per iscritto.
Opere collettive. - Se alla realizzazione dell’opera hanno contribuito più soggetti, la protezione autoriale si articola diversamente, a seconda che l’opera sia collettiva, composta o in comunione. La prima è un’opera risultante da un disegno complessivo e organico, che rende l’opera individuabile in quanto tale (per esempio, un’enciclopedia), e da singoli contributi interni. La tutela autoriale, in questo caso, è doppia e riguarda tanto l’opera complessiva, quanto le singole parti che la compongono, se a loro volta connotate da carattere creativo. L’opera composta è un’opera strutturalmente composta da più elementi scindibili, ma fruibile per il suo scopo finale solo se tutte le parti che la compongono sono combinate in modo unitario. È il caso, per esempio, dell’opera lirica o dell’opera cinematografica. A ciascun a. è riconosciuta la titolarità del diritto d’a. sulla propria creazione; regole specifiche, poi, disciplinano la titolarità e l’esercizio del diritto patrimoniale d’a. nel caso di utilizzo combinato delle varie parti. Nell’opera in comunione, invece, i contributi dei partecipanti siano indistinguibili e inscindibili. In questi casi i diritti patrimoniali d’a. sull’intera opera appartengono, salvo diverso accordo, a tutti i coautori in parti uguali.
Diritti connessi all’esercizio del diritto d’autore. - In aggiunta, o separatamente, alla tutela delle opere creative è prevista la protezione dei risultati derivanti da alcune attività tecnico-artistiche, quali la produzione di dischi, di fotografie non artistiche, di progetti di ingegneria; o ancora l’interpretazione ed esecuzione di opere dell’ingegno da parte di attori o cantanti. Si parla in questo caso di diritti connessi al diritto d’a., consistenti non nel diritto esclusivo di sfruttare l’opera, ma nel diritto ad un equo compenso da parte di chi tragga beneficio dall’utilizzazione concreta del risultato prodotto dall’autore. Spesso, inoltre, tale diritto è subordinato al rispetto di particolari formalità di deposito o di menzione sui supporti contenenti il frutto dell’attività dell’autore.
Libere utilizzazioni. - Quale che sia il tipo di diritto di a. sussistente, l’ordinamento riconosce ai terzi alcune libere utilizzazioni delle opere tutelate. Si tratta di facoltà, tassativamente indicate agli art. 65-71 octies l. 633/1941, realizzabili a prescindere dall’autorizzazione del titolare della tutela, e votate a salvaguardare interessi superiori e generali, quali per es. il diritto di cronaca, di informazione o all’educazione. Tra queste si segnala quella di poter riprodurre per uso personale, e per mezzo di fotocopia o sistema analogo, al massimo il 15% del contenuto di un volume o di un fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità.
Tutela. - La tutela dei diritti d’a. rientra fra le attività della Società Italiana degli Autori ed Editori, ed è stata oggetto di una serie di convenzioni internazionali, volte a conseguire un regolamento uniforme in materia. Si ricordano, in particolare, quella firmata a Ginevra da quaranta paesi il 6 settembre 1952, nel corso di una conferenza indetta dall’UNESCO, ed entrata in vigore il 16 settembre 1955 per effetto della ratifica o dell’adesione di dodici stati, quattro dei quali non erano parti della precedente convenzione di Berna del 9 settembre 1886. In Italia la convenzione di Ginevra è stata ratificata con l. 923/ 1956 ed è entrata in vigore il 24 gennaio 1957. Successivamente, vi è stata la convenzione internazionale per il diritto d’a. adottata a Parigi il 24 luglio 1971 e ratificata con l. 306/ 1977, nonché la convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche ratificata con l. 399/1978.