Le invenzioni industriali consistono in una soluzione nuova e originale di un problema tecnico mai risolto, o risolto in altro modo. Possono risultare in un nuovo prodotto, in un nuovo procedimento, o in un nuovo uso di prodotto di noto. La disciplina delle invenzioni industriali è contenta agli artt. 45 ss del d. lgs. 30/2005 (il cosiddetto Codice della proprietà industriale).
Requisiti di brevettabilità. - Le invenzioni industriali sono protette dall’ordinamento giuridico per mezzo di brevetto, a condizione che siano soddisfatti quattro requisiti: la novità, l’originalità, l’industrialità e la liceità. È nuova l’invenzione industriale che non sia stata divulgata in qualsiasi parte del mondo, né in forma scritta né in forma orale, prima del deposito della domanda di brevetto. È originale il trovato che l’esperto medio del ramo, vale a dire un ipotetico tecnico operante nel ramo di appartenenza dell’invenzione e dotato delle cognizioni medie degli operatori del settore, ritenga non implicito nello stato della tecnica, al momento del deposito della domanda. L’industrialità descrive all’attitudine dell’invenzione a trovare applicazione in campo industriale. Infine, è lecita l’invenzione che non contrasti con norma imperativa, ordine pubblico o buon costume. Il requisito si considera non integrato quando l’invenzione non consenta alcun uso lecito.
Esclusioni dalla tutela brevettuale e regimi speciali. - Alcune soluzioni sono sottratte per legge alla tutela brevettale. È il caso dei metodi matematici, presentazioni di informazioni, piani, principi e metodi per le attività intellettuali, per i giochi o per le attività commerciali, razze animali e procedimenti essenzialmente biologici per l’ottenimento delle stesse, metodi per il trattamento chirurgico, terapeutico o diagnostico dell’intero corpo umano o animale. Sono altresì escluse dalla brevettazione, in quanto considerate una mera identificazione di quanto già presente in natura, le scoperte e le teorie scientifiche. Regole speciali si applicano alle nuove varietà vegetali, ai programmi per elaboratore e alle invenzioni biotecnologiche.
Diritto morale e diritti patrimoniali. - Con la realizzazione dell’invenzione, l’inventore acquisisce automaticamente il diritto morale a essere riconosciuto autore della stessa, mentre i diritti patrimoniali di sfruttamento in esclusiva del trovato si acquistano solo con il deposito della domanda di brevetto. Il diritto morale non è né alienabile né disponibile; al contrario, i diritto patrimoniali possono essere trasferiti a terzi per mezzo di contratti di cessione o di licenza. Qualora l’invenzione sia stata ottenuta con il contributo di più persone, i diritti derivanti dal brevetto sono regolati dalle norme sulla comunione (art. 1100 c.c. ss.).
Classificazioni. - Accanto alle invenzioni di prodotto, che danno luogo a un prodotto nuovo, e alle invenzioni di procedimento, che si sostanziano nell’individuazione di un certo procedimento per ottenere un bene nuovo o un bene già noto, si annoverano le invenzioni di perfezionamento, di traslazione o di combinazione (cosiddette invenzioni derivate). Le invenzioni di perfezionamento consistono in un miglioramento sostanziale di un trovato già noto e assicurano un grado di efficienza migliore rispetto alle invenzioni da cui traggono origine. Le invenzioni. di traslazione consistono nell’applicazione di invenzioni già note all’interno di campi totalmente diversi e distanti da quelli conosciuti. Le invenzioni di combinazione si caratterizzano per l’unione originale di invenzioni già note. Le invenzioni derivate possono essere liberamente brevettate, purché presentino i requisiti tradizionali; tuttavia, se la loro utilizzazione comporta anche l’attuazione d’invenzione di base ancora protette da brevetto, non si può procedere al loro sfruttamento senza aver prima ottenuto una licenza su queste ultime.
Invenzioni del dipendente. - Quando le invenzioni industriali sono legate in qualche modo al contratto di lavoro, sono soggette a una particolare disciplina, volta a individuare chi possa esser considerato l’effettivo titolare, in particolare se il lavoratore o altri soggetti. A tale proposito, l’art. 2590 c.c. afferma esplicitamente che «il prestatore di lavoro ha diritto di essere riconosciuto autore dell’i. fatta nello svolgimento del rapporto di lavoro». La materia è stata inoltre disciplinata dal d. lgs. 30/2005 che prevede, all’art. 64, che se le invenzioni sono effettuate dai dipendenti in esecuzione o in adempimento di un rapporto di lavoro in cui l’attività inventiva è oggetto del rapporto stesso, e a tal fine è anche retribuita, i diritti derivanti dall’invenzione appartengono al datore di lavoro, fatto salvo il diritto morale dell’inventore di esserne riconosciuto autore. Qualora non sia prevista e stabilita una retribuzione quale compenso dell’attività inventiva e delle invenzioni effettuate in adempimento di un rapporto lavorativo, i diritti patrimoniali appartengono al datore di lavoro. In questo caso, però, all’inventore, oltre al diritto morale (inalienabile) di esserne riconosciuto autore, spetta un equo premio, nell’ipotesi in cui il datore di lavoro ottenga il brevetto. Nella determinazione del suddetto premio si deve tener conto: dell’importanza della protezione conferita all’invenzione dal brevetto; delle mansioni svolte dall’inventore; della retribuzione percepita dall’inventore; del contributo che l’inventore ha ricevuto dall’organizzazione del datore di lavoro. Nel caso in cui non ricorrano le condizioni appena ricordate e si tratti di invenzioni rientranti nel campo di attività del datore di lavoro, quest’ultimo ha il diritto di opzione per l’uso esclusivo, o non esclusivo, dell’invenzione, o per l’acquisto del brevetto, verso corresponsione del canone o del prezzo. Regole speciali si applicano, infine, all’invenzione dei ricercatori universitari.