È il titolo rilasciato da un’autorità amministrativa di uno Stato, denominata generalmente Ufficio brevetti, a seguito di apposita domanda di tutela legale di un trovato. Il brevetto conferisce al suo richiedente la facoltà esclusiva di attuare il trovato e di trarne profitto nel territorio dello Stato in cui si presenta domanda. Possono formare oggetto di brevetti sia le invenzioni industriali sia i modelli di utilità. Nel primo caso la tutela decorre dalla data di deposito della domanda e si protrae per 20 anni; nel secondo, essa termina improrogabilmente alla scadere del decimo anno. Per poter esser brevettato il trovato deve essere nuovo, inventivo, applicabile industrialmente e lecito. Il compito dell’Ufficio brevetti può consistere, a seconda dello Stato in cui si chiede la registrazione, nell’effettuare un attento esame dei requisiti sopra esposti, oppure nel limitarsi a un mero controllo formale della modulistica presentata.
Esistono procedure di brevettazione di tipo sovranazionale.
In particolare, vanno ricordate la procedura europea gestita dall’Ufficio europeo dei Brevetti, con sede a Monaco di Baviera, e quella internazionale gestita dall’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, con sede a Ginevra. La prima consiste in un’unica procedura di brevettazione che conferisce il diritto di sfruttare in esclusiva l’invenzione sul territorio nazionale degli stati aderenti alla Convenzione sul brevetto europeo, e corrisponde a un insieme di brevetti nazionali. La seconda, detta anche procedura PCT (Patent Cooperation Treaty), non termina con il rilascio di un brevetto, ma consente al richiedente di ottenere un rapporto di ricerca internazionale, ed eventualmente un rapporto di esame preliminare, in cui sono elencate le domande di brevetto e le pubblicazioni precedenti la domanda PCT correlate all’oggetto della tutela richiesta.