L’interpretazione del negozio giuridico è l’interpretazione (v. Teoria generale dell'interpretazione) che ha ad oggetto gli atti di autonomia privata: centrale è, a tale riguardo, l’interpretazione del contratto, cui sono dedicati gli artt. 1362-1371 c.c. e le cui regole si applicano anche, ove compatibili, agli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale (v. l’art. 1324 c.c.) e, secondo l'opinione preferibile, se del caso anche al testamento. Nell’interpretazione del contratto si suole distinguere una interpretazione c.d. soggettiva (artt. 1362-1365 c.c.), volta a chiarire la comune intenzione dei contraenti, ed una interpretazione c.d. oggettiva (artt. 1367-1371 c.c.), che si giova anche di parametri indipendenti dalla comune intenzione dei contraenti (ad esempio, le pratiche generali in uso nel luogo di conclusione del contratto). Di fondamentale importanza è il principio enunciato dall’art. 1366 c.c., tradizionalmente ascritto ai criteri di interpretazione oggettiva, in base al quale il contratto deve essere interpretato secondo buona fede.
Teoria generale dell’interpretazione