La categoria dell’inesistenza dell’atto o del negozio giuridico non è prevista dal Codice civile, ma è stata elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza in relazione ad atti che, per essenziali carenze strutturali, non possono essere ricondotti allo schema legale tipico e non consentono neppure una valutazione di invalidità: per esempio, un matrimonio consapevolmente celebrato dinanzi ad un privato cittadino. In base a tale teoria, l’atto inesistente è inidoneo a produrre anche quei limitati effetti che sono prodotti dall’atto nullo (v. Matrimonio. Diritto civile).