La società in accomandita semplice (s.a.s.) è una società di persone, disciplinata agli artt. 2313-2324 cc. e caratterizzata dalla presenza di due categorie di soci, gli accomandatari e gli accomandanti. I primi rispondono solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali; gli altri rispondono limitatamente alla quota conferita.
L’amministrazione della società può essere affidata soltanto ai soci accomandatari, i quali hanno i diritti e i doveri dei soci di società in nome collettivo. I soci accomandanti, invece, non possono interferire con l’amministrazione della società né possono compiere specifici affari per conto della società, a meno che non siano muniti di procura speciale per singoli affari, conferita dagli amministratori. Il socio accomandante che contravviene al divieto di immistione nella gestione dell’impresa è responsabile illimitatamente e solidalmente verso i terzi per le obbligazioni sociali. Eguale estensione di responsabilità si realizza in capo al socio accomandante che consenta l’inserimento del suo nome nella ragione sociale, la quale, per previsione normativa, deve contenere il nome di almeno un socio accomandatario e l’indicazione del tipo sociale.
La quota di partecipazione del socio accomandante è trasmissibile a causa di morte e può essere ceduta col consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale.
La società in accomandita semplice si scioglie per le cause previste per la società semplice e per il venir meno di una delle due categorie di soci, se non integrata entro sei mesi. Se vengono a mancare tutti i soci accomandatari, gli accomodanti nominano un amministratore provvisorio, che non assume la qualità di socio accomandatario.