La società in nome collettivo (s.n.c.) è un modello di società di persone utilizzabile per svolgere attività sia commerciale sia non commerciale. È disciplinata dagli artt. 2291-2312 c.c. e, per quanto non previsto, dalle norme dettate per la società semplice.
Caratteristica della società in nome collettivo è che tutti i soci rispondono personalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, quando il patrimonio della società risulti insufficiente a coprire i debiti contratti per l’esercizio dell’attività di impresa. Tuttavia, i soci possono convenire che alcuni di essi siano esclusi dal regime di responsabilità illimitata; tale patto, però, non è efficace nei confronti dei terzi. Poiché l’atto costitutivo della società in nome collettivo indica sempre un termine di durata della società, i creditori del singolo socio non possono chiedere la liquidazione della quota del socio debitore, finché tale termine non sia maturato; tuttavia, essi possono opporsi alla delibera di proroga della società o, in caso di proroga tacita, possono chiedere in ogni momento la liquidazione della quota del socio debitore.
La ragione sociale della società in nome collettivo deve contenere l’indicazione di uno o più soci e del tipo di rapporto sociale.
L’atto costitutivo deve essere depositato, a cura degli amministratori, presso il registro delle imprese per l’iscrizione, nel termine di 30 giorni dalla stipulazione. Se gli amministratori non provvedono, può farlo il singolo socio a spese della società. La mancata iscrizione non determina l’inesistenza della società, ma una irregolarità (si parla, in questo caso di società irregolare) che determinerò l’applicazione della disciplina– meno favorevole per i soci – della società semplice.
L’amministrazione, salvo diversa previsione dell’atto costitutivo, spetta a ciascun socio.
Sono previsti obblighi di non concorrenza in capo a tutti i soci, i quali non possono esercitare per conto proprio o altri un’attività concorrente con quella della società né partecipare, in qualità di socio illimitatamente responsabile, ad altra società concorrente, a meno che non di sia il consenso degli altri soci.