Il nome sociale è un segno distintivo, che si configura come ragione sociale quando è riferito a società di persone e di denominazione sociale quando è diretto a individuare una società di capitali o una società cooperativa. Il nome sociale può essere liberamente formato, purché soddisfi i requisiti di novità e verità e contenga il riferimento al tipo sociale. Peraltro, nel caso di società di persone, la ragione sociale deve contenere il nome di almeno uno o più soci illimitatamente responsabili. Nelle società in accomandita semplice o per azioni la ragione sociale non può contenere il nome di un socio accomandante, a meno che questi non si opponga. In tal caso, il socio accomandante risponde solidalmente e illimitatamente di fronte ai terzi per le obbligazioni sociali senza, tuttavia, godere delle prerogative dei soci accomandatari. Il nome sociale è disciplinato, in via residuale, dalle regole dettate in materia di ditta, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 2567 c.c.