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Gruppo Europeo di Interesse Economico

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Il Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) è un organismo di cooperazione transnazionale rivolto agli operatori economici europei, qualunque sia la loro forma giuridica (persone fisiche, società, enti) e ambito di operatività (attività professionali, di promozione dei prodotti del settore agroalimentare, di supporto alla gestione delle infrastrutture di diversi paesi ecc.), a condizione che appartengano almeno a due Stati membri diversi e siano portatori di un interesse che possa essere soddisfatto dall’attività del GEIE. Di solito è costituito per la partecipazione a grandi appalti pubblici.

Disciplina di base. - La disciplina comunitaria generale è dettata nel regolamento CE 2137/1985; i legislatori di ciascun paese membro hanno, poi, emanato specifiche norme integrative applicabili ai GEIE con sede centrale nello Stato. La disciplina generale prevede l’obbligo di indicare nel contratto per la formazione di un GEIE, che per le disposizioni di diritto interno deve avere forma scritta, denominazione (liberamente formata ma comprensiva della sigla), sede (situata all’interno della Comunità, individua la legge nazionale applicabile e il diritto internazionale privato dell’ordinamento di insediamento), oggetto del gruppo, luogo di registrazione e durata del gruppo se non è a tempo indeterminato. La disciplina della pubblicità opera su più livelli: per i gruppi che hanno sede in Italia, la pubblicità a livello nazionale è affidata, in due fasi successive di un procedimento unitario, al registro delle imprese e alla Gazzetta Ufficiale; a livello comunitario, gli estremi della costituzione, così come dello scioglimento del GEIE, dovranno essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il mancato rispetto degli oneri di pubblicità espone gli amministratori e i liquidatori del GEIE a sanzioni, anche penali.

La registrazione conferisce piena capacità giuridica al GEIE in tutta la Comunità. La nullità del contratto di GEIE, che il regolamento affidava alla disciplina dei legislatori nazionali, è regolata dal d. l.lgs. 240/1991, quanto agli effetti, sulla falsariga della nullità delle società di capitali. Il trasferimento della sede da uno Stato membro all’altro, per la sua capacità di mutare la legge applicabile, è assoggettato a una disciplina di particolare rigore.

Il gruppo può venire a esistenza anche senza una dotazione patrimoniale iniziale formata da conferimenti dei membri, e non è necessaria la formazione di una posta di capitale quale valore indisponibile; eventuali contribuzioni effettuate dai membri sono da considerarsi a fondo perduto, senza vincolo di remunerazione, né impegno restitutorio allo scioglimento del gruppo.

Il GEIE deve avere almeno due organi: i membri, che agiscono collegialmente, e l’amministratore o gli amministratori. Ai membri spetta, in generale, ogni potere decisionale nella prospettiva di attuazione dell’oggetto del gruppo, mentre la funzione degli amministratori viene essenzialmente fatta coincidere con la rappresentanza del gruppo verso l’esterno. La responsabilità dei membri è solidale e illimitata per le obbligazioni del gruppo: essi sono chiamati a contribuire alle perdite nella misura prevista nel contratto o, in mancanza di specifica previsione, in parti uguali; per le conseguenze di tale responsabilità il legislatore comunitario rinvia ai diritti nazionali. La previsione, nel diritto interno, si è tradotta nell’esclusione dell’esposizione individuale a fallimento dei membri, pur in caso di fallimento del gruppo.

Il GEIE si scioglie per decisione dei membri all’unanimità o per pronuncia giudiziale. Dopo lo scioglimento, si avvia una fase di liquidazione, disciplinata sul modello di quella dettata per la società semplice, durante la quale permangono sia la soggettività del gruppo sia i poteri decisionali dei membri. La capacità giuridica del GEIE cessa con la chiusura della liquidazione, alla quale segue il procedimento pubblicitario, sia a livello nazionale, sia a livello comunitario. Il regolamento sancisce per il GEIE il principio inderogabile della trasparenza fiscale; i profitti o le perdite di un GEIE sono tassabili solo in capo ai suoi membri.

Voci correlate

Società

Società consortili

Società. Diritto dell’Unione Europea

Vedi anche
Registro delle imprese È uno strumento previsto dal codice civile del 1942 per consentire a chiunque di ottenere delle informazioni veritiere sugli imprenditori operanti nel mercato. Entrato in funzione nel 1997, è stato preceduto da un regime transitorio composto dall’iscrizione di alcuni atti e fatti riguardanti le imprese ... Società cooperative Società cooperative Sono società a capitale variabile. Si distinguono in società cooperative a mutualità prevalente e altre società cooperative, a seconda che esistano o meno nello statuto della società clausole limitative della distribuzione di utili o riserve ai soci, e l’attività sia svolta prevalentemente ... patrimonio Il complesso dei beni, mobili o immobili, che una persona (fisica o giuridica) possiede. diritto 1. Diritto civile Nell’accezione giuridica, che riprende quella del diritto giustinianeo, l’insieme di tutti i rapporti giuridici facenti capo a un soggetto e aventi valore economico. Con riferimento ... fallimento In diritto, strumento di regolazione della crisi dell’impresa attraverso la liquidazione del patrimonio attivo del debitore e la ripartizione del ricavato tra i suoi creditori. 1. Ordinamento italiano Il fallimento è la principale procedura concorsuale prevista dall’ordinamento italiano; alla sua disciplina ...
Categorie
  • AZIENDE IMPRESE SOCIETA INDUSTRIE in Economia
  • DIRITTO PRIVATO in Diritto
Tag
  • REGISTRO DELLE IMPRESE
  • SOCIETÀ DI CAPITALI
  • CAPACITÀ GIURIDICA
  • SOCIETÀ SEMPLICE
  • UNIONE EUROPEA
Altri risultati per Gruppo Europeo di Interesse Economico
  • Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE)
    Dizionario di Economia e Finanza (2012)
    Pier Virgilio Dastoli Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE)  Figura giuridica proposta dalla Commissione europea (➔ p) nel 1974, ispirandosi al francese Groupement d’Intérêt économique (GIE), e tradotta dopo 11 anni nel regolamento del Consiglio 2137/1985. Il gruppo deve essere costituito da ...
Vocabolario
variante di interesse
variante di interesse loc. s.le f. Mutazione genetica di un virus da monitorare, che non desta ancora una particolare preoccupazione. ♦ Poi ci sono le varianti di interesse la epsilon individuata negli Usa, la Zeta in Brasile, la Eta in...
europeo-continentale
europeo-continentale (europeo continentale), agg. Dell’Europa continentale. ◆ Proprio il libro di [Paul] Kennedy sull’ascesa e la caduta delle grandi potenze, scritto dieci anni fa, può essere considerato come il capostipite di un dibattito...
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