Società. Diritto dell’Unione Europea
Nell’ordinamento dell’Unione Europea (UE), la società costituita in uno Stato membro può operare, in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi, nell’intero territorio dell’UE (Libera prestazione dei servizi).
Il diritto di stabilimento consente alla società di trasferire la propria sede in uno Stato membro diverso da quello di origine, oppure di procedere all’apertura di una sede secondaria, per esercitarvi l’attività economica con carattere di stabilità e continuità. Il regime di libera prestazione dei servizi consente altresì alla società avente nazionalità di uno Stato membro di esercitare temporaneamente la propria attività nello Stato membro ove la prestazione è fornita, alle stesse condizioni previste da tale Stato per le altre società. Quando, invece, la società intende operare in uno Stato terzo (ossia non membro dell’UE), essa è soggetta alle leggi dello Stato in cui stabilisce la propria sede.
La società europea. - Disciplinata con il regolamento 2157/2001/CE (entrato in vigore nel 2004 e volto a facilitare lo svolgimento dell’attività d’impresa alle società operanti in un contesto sovranazionale), la società europea assume la forma di una società per azioni, che deve essere conforme non solo allo statuto societario contenuto nel citato regolamento, ma anche alle disposizioni nazionali degli Stati membri in materia di società per azioni. Ha personalità giuridica e deve possedere un capitale di almeno 120.000 euro.
Lo statuto contempla quattro modi di costituzione: fusione, costituzione di una holding, costituzione di una società europea affiliata, trasformazione di una società per azioni già esistente. La sede della società europea può essere trasferita in un altro Stato membro senza che ciò comporti lo scioglimento o la costituzione di una nuova società. Nel 2001 è stata adottata la direttiva 86/2001/CE, sul coinvolgimento dei lavoratori nella gestione, attuata in Italia con il d. lgs. 188/2005.
La società cooperativa europea. - La società cooperativa europea, disciplinata con regolamento 1435/2003/CE, ha scopo mutualistico. Il capitale sociale sottoscritto deve essere almeno di 30.000 euro ed è rappresentato dalle quote dei soci; la società cooperativa europea può essere costituita da almeno cinque persone fisiche residenti in almeno due Stati membri, ma anche da società e da altre entità di diritto pubblico e privato che abbiano la sede in almeno due Stati membri diversi o siano soggette alla legge di due Stati diversi. La direttiva 72/2003/CE disciplina il coinvolgimento dei lavoratori nella gestione.
Libera prestazione dei servizi
Unione economica e monetaria. Diritto dell’Unione Europea