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Consorzi tra imprenditori

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Il consorzio è un’organizzazione unitaria e comune, realizzata da più imprenditori, per disciplinare o svolgere una specifica fase delle rispettive imprese. Il contratto di consorzio, da cui trae origine l’organizzazione consortile, può essere stipulato solo fra imprenditori, salvo che la legislazione speciale non consenta la partecipazione di altri soggetti, quali enti pubblici o di ricerca.

Il consorzio ha la funzione prevalente di agevolare la cooperazione interaziendale, per esempio, creando un centro comune di approvvigionamento. Tuttavia, il consorzio può avere l’effetto indiretto di limitare della concorrenza tra gli imprenditori consorziati; in tal caso, il contratto di consorzio può dar luogo a un’intesa restrittiva della concorrenza, sottoposta al controllo antitrust.

Il contratto di consorzio deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità e, se non è stabilito diversamente nell’atto costitutivo, il contratto si intende valido per 10 anni. Si può aderire a un consorzio anche in un momento successivo alla sua costituzione, nel rispetto delle condizioni e delle regole previste nell’atto costitutivo.

In genere, gli organi del consorzio sono due: l’assemblea, composta da tutti i consorziati, e l’organo direttivo. All’assemblea sono rimesse le decisioni sull’attuazione dell’oggetto del consorzio, assunte, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, con il voto favorevole della maggioranza dei consorziati; per le modificazioni del contratto di consorzio occorre, invece, il consenso di tutti i consorziati. All’organo direttivo competono, invece, le funzioni esecutive e di gestione, che le parti possono autonomamente articolare nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.

Classificazioni. - Dal punto di vista civilistico, si distinguono consorzi con sola attività interna e consorzi con attività anche esterna. I primi hanno una finzione puramente interna, limitandosi a coordinare l’azione dei consorziati; i secondi, invece, entrano anche in rapporti con i terzi. Per questo, il codice civile pone particolare attenzione ai consorzi con attività esterna, prevedendo per questi l’obbligo di depositare per l’iscrizione nel registro delle imprese un estratto del contratto di consorzio entro 30 giorni dalla sua stipulazione.

Questi consorzi debbono dotarsi di un fondo consortile, costituito dai contributi iniziali e successivi dei consorziati e dai beni acquistati con tali contributi. Il fondo rappresenta il patrimonio autonomo del consorzio e funge da garanzia per tutti i suoi creditori, mentre non può essere aggredito dai creditori particolari dei consorziati. Pertanto, alle obbligazioni assunte dai rappresentanti del consorzio in nome del consorzio medesimo fa fronte esclusivamente il fondo; per quelle assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati, invece, vige una responsabilità solidale tra il consorzio e i consorziati interessati.

Voci correlate

Società

Impresa

Società consortili

Consorzi tra enti pubblici

Vedi anche
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  • DIRITTO COMMERCIALE in Diritto
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  • REGISTRO DELLE IMPRESE
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  • OBBLIGAZIONI
  • ANTITRUST
Vocabolario
consorziare
consorziare v. tr. [der. di consorzio] (io consòrzio, ecc.). – Unire in consorzio: c. due aziende; c. un ente con altri; più com. nel rifl. consorziarsi, per lo più recipr., riunirsi in consorzio: gli agricoltori locali si sono consorziati....
consòrzio
consorzio consòrzio s. m. [dal lat. consortium «partecipazione alla stessa sorte; società; comunanza di beni», der. di consors: v. consorte]. – 1. Società, unione, spec. nelle espressioni c. degli uomini, c. umano, il c. civile e sim. 2....
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