Sono società a capitale variabile. Si distinguono in società cooperative a mutualità prevalente e altre società cooperative, a seconda che esistano o meno nello statuto della società clausole limitative della distribuzione di utili o riserve ai soci, e l’attività sia svolta prevalentemente a favore di quest’ultimi.
Le società cooperative si differenziano, pertanto, dalle altre società di capitali proprio perché non sono votate a raggiungere un utile da distribuire fra i soci, ma hanno lo scopo di fornire beni o servizi od occasioni di lavoro direttamente ai soci, a condizioni più vantaggiose di quelle offerte dal mercato.
Le società cooperative di entrambe le tipologie sono tenute a iscriversi, oltre che nel registro delle imprese, in appositi albi tenuti a cura del ministero dello Sviluppo economico. Il modello organizzativo prescelto, nonché la relativa disciplina, possono ricalcare quelli della società per azioni o della società a responsabilità limitata, a seconda della volontà dei soci, salvo per le cooperative con meno di 9 soci, per le quali è obbligatorio il modello della società a responsabilità limitata.
Per le obbligazioni contratte dalla società risponde solo la stessa con il proprio patrimonio, e ciò spinge le società cooperative a reperire ulteriori capitali dai soci sovventori, non interessati alle prestazioni mutualistiche, ma al rendimento finanziario del conferimento. La presenza dei soci sovventori è tuttavia temperata da alcune disposizioni di legge che evitano che questi possano prendere il sopravvento nella gestione della società.
Tra gli elementi peculiari delle società cooperative si possono annoverare la variabilità del capitale, che rende non necessario un intervento di modifica dello statuto quando vari la compagine sociale; la necessità di una deliberazione da parte degli amministratori per rendere efficace l’ammissione o l’esclusione del socio; il criterio del voto capitario, per cui ogni socio, indipendentemente dall’ammontare della propria partecipazione sociale, ha diritto ad esprimere un voto in assemblea; la previsione di vigilanza dell’autorità governativa, al fine di assicurare il regolare funzionamento amministrativo e contabile della società cooperativa.