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Scissione di società

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L’operazione di scissione consiste nella suddivisione di un unico patrimonio sociale mediante il trasferimento a più società, già esistenti (scissione per incorporazione) o di nuova costituzione (scissione in senso stretto), che possono essere anche di tipo diverso da quella che si scinde o altri enti giuridici (scissione eterogenea).

Si ha scissione totale quando una società (scissa) trasferisce tutto il suo patrimonio a più società (beneficiarie) e cessa di esistere senza che si abbia liquidazione, mentre i suoi soci ricevono azioni delle beneficiarie in base al rapporto di cambio stabilito nel progetto di scissione.

Nella scissione parziale, invece, la scissa trasferisce solo una parte del suo patrimonio a una o più beneficiarie, e continua a esistere, così che i suoi soci, oltre a conservare le loro azioni, ricevono azioni della/e beneficiaria/e, in base al rapporto di cambio.

Il procedimento di scissione si articola in tre fasi: progetto, delibera e atto di scissione. Gli organi amministrativi delle società partecipanti all’operazione redigono il progetto, la situazione patrimoniale e una relazione illustrativa delle ragioni della scissione, nonché l’esatta descrizione degli elementi patrimoniali da trasferire a ciascuna delle beneficiarie, l’eventuale conguaglio in denaro e i criteri di distribuzione ai soci delle quote o azioni delle beneficiarie. La scissione deve essere deliberata, mediante approvazione del relativo progetto, da parte delle assemblee delle società partecipanti e deve essere iscritta nel registro delle imprese dei luoghi ove le stesse hanno la sede.

Se non ci sono opposizioni dei creditori, gli organi amministrativi delle società partecipanti possono procedere alla stipulazione, per atto pubblico, dell’atto di s. che deve essere iscritto nel registro delle imprese e diventa efficace a partire dall’ultima delle iscrizioni dell’atto. Da questo momento ciascuna delle beneficiarie assume i diritti e gli obblighi della società scissa ed è responsabile solidalmente dei debiti che non siano stati soddisfatti dalla società alla quale fanno carico, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto a essa assegnato o rimasto. Eseguite le formalità, l’atto di scissione non può più essere invalidato, fermo restando il diritto dei soggetti pregiudicati di agire in responsabilità.

Voci correlate

Società

Fusione di società

Trasformazione di società

Scorporo di azienda

Vedi anche
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Categorie
  • DIRITTO PRIVATO in Diritto
Tag
  • REGISTRO DELLE IMPRESE
  • ATTO PUBBLICO
Vocabolario
scissióne
scissione scissióne s. f. [dal lat. scissio -onis «separazione», der. di scissus, part. pass. di scindĕre «scindere»]. – 1. Lo scindere, lo scindersi; più com. in senso fig., divisione di un gruppo politico, sociale o economico, o anche...
scissionismo
scissionismo s. m. [der. di scissione]. – Tendenza a scindersi, a provocare una scissione, spec. in senso politico e sindacale: accusare di scissionismo.
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