È un’operazione straordinaria che consiste nel cambiamento del tipo sociale (trasformazione omogenea), oppure nel passaggio da una società di capitali ad altro tipo di ente giuridico (consorzio, società consortile, società cooperativa, comunione d’azienda, associazione non riconosciuta e fondazione), o viceversa (trasformazione eterogenea). È vietata, invece, la trasformazione di società cooperativa a mutualità prevalente in società lucrativa.
La trasformazione comporta la prosecuzione di tutti i rapporti sostanziali e processuali facenti capo alla società trasformata (principio della continuità dei rapporti giuridici). Non si ha creazione di un nuovo soggetto giuridico ma un mutamento della struttura e dell’organizzazione dello stesso ente, tale per cui l’attività d’impresa non subisce alcuna interruzione, proprio perché viene evitata la fase di liquidazione e la successiva costituzione dell’ente nella nuova forma. Le quote o le azioni vengono ripartite fra i soci proporzionalmente alla partecipazione di ciascuno e quelli fra i soci che erano illimitatamente responsabili non sono liberati dalle obbligazioni contratte anteriormente alla trasformazione. L’atto di trasformazione deve essere redatto per atto pubblico e deve rispondere ai requisiti di forma e di contenuto previsti per l’atto costitutivo della società adottata e alle relative prescrizioni pubblicitarie. Eseguita l’iscrizione dell’atto nel registro delle imprese, è esclusa la possibilità di ottenere una pronuncia di invalidità dell’atto, fermo restando il diritto dei soggetti pregiudicati di agire in responsabilità.