In generale, la società è definibile come fenomeno associativo regolato da un contratto con il quale si organizzano persone e mezzi in vista dell’esercizio in comune di un’attività economica, allo scopo di dividerne gli utili (art. 2247 c.c.). Tuttavia, è ormai ammessa, per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata, la costituzione per di società unipersonali con atto unilaterale. Il contratto su cui poggia la costituzione società rientra nella categoria dei contratti associativi o con comunione di scopo, nei quali le prestazioni di ciascuno sono dirette al conseguimento di uno scopo comune.
Elementi essenziali del contratto di società sono: i conferimenti dei soci, lo svolgimento in comune di una attività economica, e il fine di divisione degli utili. I conferimenti sono le prestazioni cui le parti del contratto si obbligano al fine di dotare la società del capitale di rischio iniziale per lo svolgimento dell’attività di impresa. L’esercizio dell’attività economica è comune a più soggetti quando è preordinato alla realizzazione di un risultato unitario, giuridicamente imputabile al gruppo in quanto tale, prima che ai singoli membri del gruppo stesso. Ultimo elemento è costituito dallo scopo di lucro, che è tipico delle società di persone e di capitali, le quali vengono perciò definite società lucrative e distinte dalle società mutualistiche, il cui scopo è invece quello di fornire direttamente ai soci beni, servizi o occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle che i soci stessi otterrebbero sul mercato.
L’oggetto sociale è la specifica attività che i soci si propongono di svolgere; esso deve essere predeterminato nell’atto costitutivo, ma può essere modificato nel corso della vita della società.