È il diritto di pretendere l’adempimento di una prestazione, suscettibile di valutazione economica. Il credito, pertanto, ha un carattere patrimoniale in considerazione del suo oggetto (la prestazione), ma il contenuto del medesimo può non essere patrimoniale (crediti per prestazioni artistiche, didattiche). Si tratta di un diritto relativo in quanto può essere fatto valere esclusivamente nei confronti di una persona determinata; ciò non esclude che i terzi possano ledere tale credito, essendo, di conseguenza, obbligati a risarcire il danno. Nonostante una opinione quanto mai diffusa, l’interesse non è elemento costitutivo del credito, ma ragione della sua tutela giuridica. Di conseguenza il venir meno dell’interesse non è, di per sé, causa di estinzione del credito. I crediti possono essere incedibili per disposizione di legge (ad es. i crediti alimentari, i crediti per stipendio degli impiegati dello Stato, i crediti per assegni alimentari), mentre, a rigore, non sono figure di incedibilità quelle previste dall’art. 1261 c.c., ma divieti di acquisto. Il credito è esigibile quando non è soggetto a condizione o termine a favore del debitore.