Esatta esecuzione della prestazione dedotta nel rapporto obbligatorio, disciplinata dal Codice civile agli art. 1176-1200. Per aversi adempimento è necessario che il comportamento sia del tutto conforme al contenuto dell’obbligo, anche per le modalità temporali e di luogo, sia imputabile al debitore e sia indirizzato al creditore; esso è, pertanto, il modo fisiologico di estinzione del rapporto obbligatorio. La natura giuridica dell’adempimento non è costante: può trattarsi di un fatto giuridico in senso stretto (per es., adempimento di obbligazione negativa), può essere un atto giuridico non negoziale (ipotesi più ricorrente), può essere un negozio giuridico quando l’obbligo abbia a contenuto la prestazione del consenso (per es., adempimento dell’obbligo nascente da un contratto preliminare). Di regola il creditore può rifiutare un adempimento parziale, mentre è sempre libero di rifiutare un adempimento inesatto. Le spese dell’adempimento sono a carico del debitore.
Una particolare figura di adempimento (adempimento del terzo), disciplinata dall’art. 1180 c.c., prevede che l’obbligazione possa essere adempiuta da un terzo anche contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione. Se il terzo è mosso da un intento di liberalità, si avrà una donazione indiretta; diversamente, troveranno applicazione le norme sul pagamento con surrogazione.
Sulla forma della procura ad intimare l’adempimento di Alessandro Galati